Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 

 

IL DIRITTO D'AUTORE

- Va negata la tutela del diritto d'autore agli elementi comunicazionali  della pubblicità qualora non ricorrano i necessari requisiti della tutela stessa (es. frasi come "Splugen Brau è il nome della birra", Trib. Milano 11 luglio 1968).

- Si deve attuare una netta distinzione fra l'idea (che non  è proteggibile), e il contenuto dell'attività pubblicitaria protetta dal diritto d'autore, per  quella parte di essa che abbia i caratteri, pur in minima misura, di originalità e di creatività (Cass. 23 gennaio 1969,  n. 175). 

- Poichè esiste il principio secondo cui il diritto d'autore  non protegge  le singole idee, esso non protegge appunto  le idee pubblicitarie, le idee di operazioni promozionali, gli schemi ideativi di giochi, eccetera (Trib. Milano 3 novembre 1980).

- L'uso in ambito pubblicitario o comunque commerciale di opere o di parti di opere protette ai sensi del diritto d'autore è illecito, ove non autorizzato  preventivamente dal titolare (caso dell'uso pubblicitario dell'immagine dei personaggi di fantasia, App.  Milano 21 febbraio 1992).

- Le interruzioni pubblicitarie, in alcuni casi, potrebbero costituire ipotesi di interferenza fra diritto morale d'autore e pubblicità (Trib. Roma 10 novembre 1992).

- L'articolo 13 Codice Autodisciplina Pubblicitaria protegge l'ideazione pubblicitaria sia come creazione intellettuale che come strumento di concorrenza (Giurì 140/87, 180/91, 54/92).

- E’ illecito l'uso di un brano musicale in uno spot pubblicitario, senza il consenso degli aventi diritto. (T. Milano, 17-10-1996 Soc. Warner Chappell Music it. Soc. studio Zeta Discoradio Dir. autore, 1997,  237,  n. PAVOLINI).

- Dell'utilizzazione illecita a scopo pubblicitario risponde chi ha commissionato la pubblicità; in mancanza di prove sulla sua partecipazione consapevole e attiva, è invece esclusa la responsabilità della concessionaria della pubblicità e  dell'emittente televisiva (T. Milano, 23-01-1997 Soc. Warner Chappell Music it - soc. rti dir. aut., 1997, 242).

- L'opera pubblicitaria è tutelata dal diritto d'autore per quella parte di essa che assume carattere esteriore, quando abbia i caratteri dell'originalità e della creatività (TRIB. Roma,27-07-1995  in  Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 111).

- La riproduzione non autorizzata di  una  fotografia creativa in  una pubblicità  a stampa viola  i  diritti  d'autore  del  fotografo  ed   obbliga  al  risarcimento  del  danno  (PRET. Torino, 27-05-1996 in Foro it.,  Rep. 1998, voce  Diritti   d'autore,  n.  163).

- Considerata l'esigenza di  tutelare il diritto d'autore e il diritto alla libera manifestazione del pensiero, l'affermazione della natura promozionale di un'opera del pensiero può prescindere dall'accertamento dell'esistenza  di un  rapporto di  committenza  tra impresa e  proprietario  del mezzo  di  diffusione,  quando  lo  scopo promozionale possa  desumersi  anche  da altri elementi presuntivi, purché‚ questi siano gravi, precisi e concordanti (Autorità garante per la concorrenza, 04-10-1995, 3305/1995  in  Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza  (disciplina), n.  468).

- Non viola le norme del diritto d'autore, né‚  può considerarsi  atto  di  concorrenza  sleale, né‚ illecito aquiliano, l'appropriarsi della paternità di un altrui progetto d'ingegneria, che non  costituisce soluzione originale  di problemi tecnici (TRIB. Catania,  29-03-1995  in  Foro  it.,  Rep.  1997,  voce  Diritti d'autore, n. 124).

- Al contrario sopravvenuto il D. lgs. 9 Aprile 2003, n. 68,che ha abrogato l’articolo 16 della legge n. 248 del 2000 (articolo 41) e o ha sostituito con il nuovo testo dell’articolo 174-ter legge n. 633 del 1941 (articolo 28), è possibile ora il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’articolo 171-ter della legge 22 Aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione la configurazione dell’illecito meramente amministravo previsto all’articolo 174-ter legge n. 633 del 1941 è possibile pertanto soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale. (Cassazione Penale, sentenza n. 35080 del 2009).

 

   
Copyright Studio Legale Nigra