IL DIRITTO D'AUTORE
- Va negata la
tutela del diritto d'autore agli elementi comunicazionali della
pubblicità qualora non ricorrano i necessari requisiti della tutela
stessa (es. frasi come "Splugen Brau è il nome della birra", Trib.
Milano 11 luglio 1968).
- Si deve attuare una netta distinzione
fra l'idea (che non è proteggibile), e il contenuto dell'attività
pubblicitaria protetta dal diritto d'autore, per quella parte
di essa che abbia i caratteri, pur in minima misura, di originalità
e di creatività (Cass. 23 gennaio 1969, n. 175).
- Poichè esiste il principio secondo cui
il diritto d'autore non protegge le singole idee, esso non
protegge appunto le idee pubblicitarie, le idee di operazioni
promozionali, gli schemi ideativi di giochi, eccetera (Trib.
Milano 3 novembre 1980).
- L'uso in ambito pubblicitario o
comunque commerciale di opere o di parti di opere protette ai sensi
del diritto d'autore è illecito, ove non autorizzato
preventivamente dal titolare (caso dell'uso pubblicitario
dell'immagine dei personaggi di fantasia, App. Milano
21 febbraio 1992).
-
Le interruzioni pubblicitarie, in alcuni casi, potrebbero
costituire ipotesi di interferenza fra diritto morale d'autore e
pubblicità (Trib. Roma 10 novembre 1992).
- L'articolo 13 Codice Autodisciplina
Pubblicitaria protegge l'ideazione pubblicitaria sia come creazione
intellettuale che come strumento di concorrenza (Giurì 140/87,
180/91, 54/92).
- E’ illecito l'uso di un brano musicale
in uno spot pubblicitario, senza il consenso degli aventi diritto.
(T. Milano, 17-10-1996 Soc. Warner
Chappell Music it. Soc. studio Zeta
Discoradio Dir. autore, 1997, 237, n. PAVOLINI).
-
Dell'utilizzazione illecita a scopo pubblicitario risponde chi ha
commissionato la pubblicità; in mancanza di prove sulla sua
partecipazione consapevole e attiva, è invece esclusa la
responsabilità della concessionaria della pubblicità e
dell'emittente televisiva (T. Milano, 23-01-1997 Soc. Warner
Chappell Music it - soc. rti dir. aut., 1997, 242).
- L'opera pubblicitaria è tutelata dal
diritto d'autore per quella parte di essa che assume carattere
esteriore, quando abbia i caratteri dell'originalità e della
creatività (TRIB. Roma,27-07-1995 in Foro it., Rep. 1998, voce
Diritti d'autore, n. 111).
- La riproduzione non autorizzata di
una fotografia creativa in una pubblicità a stampa viola i
diritti d'autore del fotografo ed obbliga al risarcimento
del danno (PRET. Torino, 27-05-1996 in Foro it., Rep. 1998, voce
Diritti d'autore, n. 163).
- Considerata l'esigenza di tutelare il
diritto d'autore e il diritto alla libera manifestazione del
pensiero, l'affermazione della natura promozionale di un'opera del
pensiero può prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un
rapporto di committenza tra impresa e proprietario del mezzo
di diffusione, quando lo scopo promozionale possa desumersi
anche da altri elementi presuntivi, purché‚ questi siano gravi,
precisi e concordanti (Autorità garante per la concorrenza,
04-10-1995, 3305/1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza
(disciplina), n. 468).
- Non viola le norme
del diritto d'autore, né‚ può considerarsi atto di concorrenza
sleale, né‚ illecito aquiliano, l'appropriarsi della paternità di un
altrui progetto d'ingegneria, che non costituisce soluzione
originale di problemi tecnici (TRIB. Catania, 29-03-1995 in
Foro it., Rep. 1997, voce Diritti d'autore, n. 124).
- Al contrario sopravvenuto il D. lgs. 9
Aprile 2003, n. 68,che ha abrogato l’articolo 16 della legge n. 248
del 2000 (articolo 41) e o ha sostituito con il nuovo testo
dell’articolo 174-ter legge n. 633 del 1941 (articolo 28), è
possibile ora il concorso tra il reato di ricettazione e quello di
cui all’articolo 171-ter della legge 22 Aprile 1941 n. 633, e
successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di
commercializzazione la configurazione dell’illecito meramente
amministravo previsto all’articolo 174-ter legge n. 633 del 1941 è
possibile pertanto soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano
destinati a uso esclusivamente personale. (Cassazione Penale,
sentenza n. 35080 del 2009).