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RIMBORSO

- La possibilità per il cliente di essere rimborsato qualora non sia soddisfatto, costituisce un fatto irrilevante per escludere l'ingannevolezza del messaggio. Infatti, l'eventuale ristoro della insoddisfazione non consente di eliminare le comunicazioni potenzialmente ingannevoli come richiesto dal d. leg. n. 74/92 (Autorità garante per la concorrenza, 20-07-1995, 3166/1995 Soc. Csf sistemi/Soc. Qwerty Riv. dir. ind., 1996, II, 245, n. RECLA, AMATO Rass. dir. farmaceutico, 1996, 93).
 

- Per prassi internazionale i mezzi di pubblicità sono soliti riconoscere alle agenzie una commissione su quanto da essi fatturato all'utente servito dall'agenzia. Poiché peraltro è indubitabile che l'agenzia interviene nei confronti dei mezzi come mandatario del cliente e non sarebbe ammissibile che potesse percepire contemporaneamente due commissioni, l'una dell'utente e l'altra del mezzo, come se fosse un mediatore, è regola consuetudinaria che l'agenzia sia tenuta a "RISTORNARE" al cliente ogni tipo di commissione che i mezzi possano riconoscerle (Ris. Min. 30 luglio 1992 n. 501678).

   
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