RIMBORSO
- La
possibilità per il cliente di essere rimborsato qualora non sia
soddisfatto, costituisce un fatto irrilevante per escludere l'ingannevolezza
del messaggio. Infatti, l'eventuale ristoro della insoddisfazione
non consente di eliminare le comunicazioni potenzialmente
ingannevoli come richiesto dal d. leg. n. 74/92 (Autorità garante
per la concorrenza, 20-07-1995, 3166/1995 Soc. Csf sistemi/Soc.
Qwerty Riv. dir. ind., 1996, II, 245, n. RECLA, AMATO Rass. dir.
farmaceutico, 1996, 93).
- Per
prassi internazionale i mezzi di pubblicità sono soliti riconoscere
alle agenzie una commissione su quanto da essi fatturato all'utente
servito dall'agenzia. Poiché peraltro è indubitabile che l'agenzia
interviene nei confronti dei mezzi come mandatario del cliente e non
sarebbe ammissibile che potesse percepire contemporaneamente due
commissioni, l'una dell'utente e l'altra del mezzo, come se fosse un
mediatore, è regola consuetudinaria che l'agenzia sia tenuta a
"RISTORNARE" al cliente ogni tipo di commissione che i mezzi possano
riconoscerle (Ris. Min. 30 luglio 1992 n. 501678).