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ONERE DELLA PROVA

- L’onere della prova circa la veridicità dei fatti affermati nella pubblicità spetta al convenuto, (ossia a colui che ha dato vita al messaggio) sia di fronte all’autorità amministrativa, sia davanti all’autorità giudiziaria, poiché altrimenti esisterebbe una disparità di trattamento sulla base dell'articolo 3 della Costituzione (T. Roma, 29-09-1993 Soc. Colgate Palmolive - Soc. Procter & Gamble Italia Riv. dir. ind., 1993, II, 382, n. GAMBINO cost., 3).
 

- Nel giudizio di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario non può invocarsi la disciplina sostanziale e processuale della pubblicità ingannevole, per la quale è competente il garante della concorrenza e del mercato: in tali giudizi l'onere della prova segue i principi generali (T. Roma, 20-04-1994 Soc. Procter & Gamble Italia - Soc. Colgate Palmolive Foro it., 1994, I, 2251).
 


 

 

 

   
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