ONERE DELLA PROVA
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L’onere della prova circa la veridicità dei fatti affermati nella
pubblicità spetta al convenuto, (ossia a colui che ha dato vita al
messaggio) sia di fronte all’autorità amministrativa, sia davanti
all’autorità giudiziaria, poiché altrimenti esisterebbe una
disparità di trattamento sulla base dell'articolo 3 della
Costituzione (T. Roma, 29-09-1993 Soc. Colgate Palmolive - Soc.
Procter & Gamble Italia Riv. dir. ind., 1993, II, 382, n. GAMBINO
cost., 3).
- Nel
giudizio di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario non può
invocarsi la disciplina sostanziale e processuale della pubblicità
ingannevole, per la quale è competente il garante della concorrenza
e del mercato: in tali giudizi l'onere della prova segue i principi
generali (T. Roma, 20-04-1994 Soc. Procter & Gamble Italia - Soc.
Colgate Palmolive Foro it., 1994, I, 2251).