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RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI


-
Il pretore del luogo i cui si verifica la diffusione della falsa notizia è competente a pronunciare sul ricorso ex art. 700 c.p.c., per far cessare la pubblicità con cui un imprenditore si arroghi delle caratteristiche che non ha, poiché tale affermazione è potenzialmente dannosa per i concorrenti (Cass., 12-07-1984, 4103/1984/ Centro scolastico naz. Settembrini - Liceo linguistico Esedra/ Giur. dir. ind., 1984, 54/ .p.c., 700).
 

- La concessionaria di pubblicità è responsabile in solido con l'editrice per la pubblicazione di una falsa inserzione pubblicitaria che rechi pregiudizio a terzi a causa del suo effetto diffamatorio (T. Roma, 18-02-1986/ Vicario - Soc. ed. Il Messaggero/Dir. informazione e informatica, 1987, 597, n. TESTA).
 

- L’assessore comunale competente al servizio delle affissioni e pubblicità è unico responsabile del danno provocato all'erario per la mancata applicazione di sanzioni alle relative imposte; non sono invece corresponsabili né gli altri assessori né il sindaco, che non hanno uno specifico dovere di attivarsi in ordine all'organizzazione dei servizi ed uffici, se non in caso di carenze o disfunzioni degli stessi (C. conti, sez. II, 18-07-1988, 167/1988/ Lorusso/ Riv. corte conti, 1988, fasc. 4, 108/ Foro amm., 1988, 3074).
 

- L’abusiva pubblicazione di un'immagine, senza il consenso della persona ritratta, provoca un danno patrimoniale quando concerna una persona notoria senza lo sfruttamento rimunerato dell'immagine (Cass., 16-04-1991, 4031/1991/ Ceré - Picolo/ Giur. it., 1991, I, 1, 976/ c.c., 10/ l. 22-04-1941 633/1941, 96/ l. 22-04-1941 633/1941, 97).
 

- Il contratto di sponsorizzazione comporta la compenetrazione fra lo sponsor e la società sportiva sponsorizzata, per cui lo sponsee ha l'obbligo di comportarsi in maniera tale da non pregiudicare con una pubblicità negativa, il profitto sperato, l'immagine e la reputazione dello sponsor presso il pubblico (Giudice istruttore T. Rieti, 19-03-1994, Soc. centro comm. Emmezeta - Associaz. sportiva Amg Sebastiani basket Rieti Dir. ind., 1994, 798, n. POLETTINI).
 

- Il contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella forma del cosiddetto "abbinamento", comporta una sostanziale coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato; perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi, dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
 

- La concessionaria di pubblicità è responsabile in solido con l'editrice per la pubblicazione di una falsa inserzione pubblicitaria che rechi pregiudizio a terzi a causa del suo effetto diffamatorio (T. Roma, 18-02-1986/ Vicario - Soc. ed. Il Messaggero/ Dir. informazione e informatica, 1987, 597, n. TESTA).
 

- La pubblicazione di un'inserzione in cui vengano associati abusivamente, senza preventivo controllo da parte del pubblicitario, determinati marchi ad un nome commerciale, è atto di concorrenza sleale di cui rispondono in solido l'imprenditore concorrente, la casa editrice e la concessionaria di pubblicità sui giornali (T. Napoli, 15-06-1994 Soc. Joint electronic - Cicino Resp. civ., 1995, 804, n. DASSI).
 

- Il contratto di sponsorizzazione comporta la compenetrazione fra lo sponsor e la società sportiva sponsorizzata, per cui lo sponsee ha l'obbligo di comportarsi in maniera tale da non pregiudicare con una pubblicità negativa, il profitto sperato, l'immagine e la reputazione dello sponsor presso il pubblico (Giudice istruttore T. Rieti, 19-03-1994, Soc. centro comm. Emmezeta - Associaz. sportiva Amg Sebastiani basket Rieti Dir. ind., 1994, 798, n. POLETTINI).
 

- Il contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella forma del cosiddetto “abbinamento”, comporta una sostanziale coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato; perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi, dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
 

- Il produttore non è responsabile nei confronti dell'artista per l'inadempimento del distributore all'obbligo di pubblicizzare i nomi degli interpreti del film (T. Roma, 10-12-1987/Guida - Soc. Intercontinental film co./ Dir. autore, 1988, 603).
 

- In un contratto di concessione pubblicitaria a minimo garantito, una diminuzione dell'uno per cento rispetto alla diffusione minima pattuita, non legittima il concessionario all'eccezione di inadempimento (T. Roma, 10-02-1994 Dir. informazione e informatica, 1995, 610).
 

- Non è pubblicità ingannevole il messaggio che offre una prestazione il cui adempimento non può avvenire per motivi estranei e non prevedibili dall'impresa che ha lanciato l'operazione promozionale, a condizione che l'indisponibilità del prodotto offerto sia soltanto temporanea (Autorità garante per la concorrenza, 13-09-1994, 2299/1994 Soc. gen. Supermercati Giur. dir. ind., 1995, 1256).
 

- Configura illecito extracontrattuale l'inserimento nelle “pagine gialle” di una categoria corrispondente ad un'attività professionale per la quale non è consentito dalla legge l'uso del relativo titolo e ne va quindi inibito l'inserimento nelle successive edizioni a richiesta di chi abbia un interesse specifico (Giudice di pace Perugia, 14-02-1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità civile, n. 148).
 

- In materia di responsabilità amministrativa sussiste colpa grave degli amministratori per mancata applicazione dell'indennità di mora per ritardato versamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 45 d.p.r.n. 639/1972) (C. Conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità contabile, n. 252).
 

- In caso di illecita utilizzazione, per fini pubblicitari, di un brano musicale responsabile è il soggetto che ha commissionato la pubblicità; è da escludersi, invece, in mancanza di elementi di prova in ordine alla partecipazione materiale consapevole e attiva, la responsabilità della concessionaria della pubblicità e dell'emittente televisiva del messaggio (TRIB. - T. Milano, 23-01-1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Diritti d'autore, n. 121).
 

- In sede di giudizio di responsabilità per danno all'erario comunale connesso con minore entrata nel settore delle imposte sulla pubblicità e dei diritti di affissione, il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui si è verificato il danno; pertanto dalla data in cui decorre il biennio, di cui al d.p.r. n. 639 del 1972, entro il quale l'amministrazione può procedere a rettifica e ad accertamenti di ufficio (C. Conti, sez. I, 05-07-1996, 69 in Foro it., Rep. 1997, voce Responsabilità contabile, n. 87).
 

- In sede di giudizio di responsabilità per danni all'ente locale per minori entrate nel settore delle imposte sulla pubblicità e dei diritti di affissione, non sussiste rapporto di causalità tra pregiudizio al patrimonio dell'ente e comportamento degli amministratori, se abbiano attivato tempestivamente la procedura ingiuntiva, impedendo l'estinzione del diritto per il decorso del termine prescrizionale (C. Conti, sez. I, 05-07-1996, 67/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Responsabilità contabile, n. 233).
 

- Sussiste responsabilità degli amministratori comunali in ordine ai mancati introiti nell'amministrazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (C. Conti, sez. riun., 21-06-1996, 34//1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Responsabilità contabile, n. 614).
 

   
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