RESPONSABILITA' DEGLI
OPERATORI
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Il pretore
del luogo i cui si verifica la diffusione della falsa notizia è
competente a pronunciare sul ricorso ex art. 700 c.p.c., per far
cessare la pubblicità con cui un imprenditore si arroghi delle
caratteristiche che non ha, poiché tale affermazione è
potenzialmente dannosa per i concorrenti (Cass., 12-07-1984,
4103/1984/ Centro scolastico naz. Settembrini - Liceo linguistico
Esedra/ Giur. dir. ind., 1984, 54/ .p.c., 700).
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La
concessionaria di pubblicità è responsabile in solido con l'editrice
per la pubblicazione di una falsa inserzione pubblicitaria che rechi
pregiudizio a terzi a causa del suo effetto diffamatorio (T. Roma,
18-02-1986/ Vicario - Soc. ed. Il Messaggero/Dir. informazione e
informatica, 1987, 597, n. TESTA).
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L’assessore
comunale competente al servizio delle affissioni e pubblicità è
unico responsabile del danno provocato all'erario per la mancata
applicazione di sanzioni alle relative imposte; non sono invece
corresponsabili né gli altri assessori né il sindaco, che non hanno
uno specifico dovere di attivarsi in ordine all'organizzazione dei
servizi ed uffici, se non in caso di carenze o disfunzioni degli
stessi (C. conti, sez. II, 18-07-1988, 167/1988/ Lorusso/ Riv. corte
conti, 1988, fasc. 4, 108/ Foro amm., 1988, 3074).
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L’abusiva
pubblicazione di un'immagine, senza il consenso della persona
ritratta, provoca un danno patrimoniale quando concerna una persona
notoria senza lo sfruttamento rimunerato dell'immagine (Cass.,
16-04-1991, 4031/1991/ Ceré - Picolo/ Giur. it., 1991, I, 1, 976/
c.c., 10/ l. 22-04-1941 633/1941, 96/ l. 22-04-1941 633/1941, 97).
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Il
contratto di sponsorizzazione comporta la compenetrazione fra lo
sponsor e la società sportiva sponsorizzata, per cui lo sponsee ha
l'obbligo di comportarsi in maniera tale da non pregiudicare con una
pubblicità negativa, il profitto sperato, l'immagine e la
reputazione dello sponsor presso il pubblico (Giudice istruttore T.
Rieti, 19-03-1994, Soc. centro comm. Emmezeta - Associaz. sportiva
Amg Sebastiani basket Rieti Dir. ind., 1994, 798, n. POLETTINI).
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Il
contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella
forma del cosiddetto "abbinamento", comporta una sostanziale
coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato;
perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi,
dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica
l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello
sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano
impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti,
19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti
Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
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La
concessionaria di pubblicità è responsabile in solido con l'editrice
per la pubblicazione di una falsa inserzione pubblicitaria che rechi
pregiudizio a terzi a causa del suo effetto diffamatorio (T. Roma,
18-02-1986/ Vicario - Soc. ed. Il Messaggero/ Dir. informazione e
informatica, 1987, 597, n. TESTA).
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La
pubblicazione di un'inserzione in cui vengano associati
abusivamente, senza preventivo controllo da parte del pubblicitario,
determinati marchi ad un nome commerciale, è atto di concorrenza
sleale di cui rispondono in solido l'imprenditore concorrente, la
casa editrice e la concessionaria di pubblicità sui giornali (T.
Napoli, 15-06-1994 Soc. Joint electronic - Cicino Resp. civ., 1995,
804, n. DASSI).
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Il
contratto di sponsorizzazione comporta la compenetrazione fra lo
sponsor e la società sportiva sponsorizzata, per cui lo sponsee ha
l'obbligo di comportarsi in maniera tale da non pregiudicare con una
pubblicità negativa, il profitto sperato, l'immagine e la
reputazione dello sponsor presso il pubblico (Giudice istruttore T.
Rieti, 19-03-1994, Soc. centro comm. Emmezeta - Associaz. sportiva
Amg Sebastiani basket Rieti Dir. ind., 1994, 798, n. POLETTINI).
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Il
contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella
forma del cosiddetto “abbinamento”, comporta una sostanziale
coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato;
perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi,
dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica
l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello
sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano
impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti,
19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti
Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
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Il
produttore non è responsabile nei confronti dell'artista per
l'inadempimento del distributore all'obbligo di pubblicizzare i nomi
degli interpreti del film (T. Roma, 10-12-1987/Guida - Soc.
Intercontinental film co./ Dir. autore, 1988, 603).
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In un
contratto di concessione pubblicitaria a minimo garantito, una
diminuzione dell'uno per cento rispetto alla diffusione minima
pattuita, non legittima il concessionario all'eccezione di
inadempimento (T. Roma, 10-02-1994 Dir. informazione e informatica,
1995, 610).
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Non è
pubblicità ingannevole il messaggio che offre una prestazione il cui
adempimento non può avvenire per motivi estranei e non prevedibili
dall'impresa che ha lanciato l'operazione promozionale, a condizione
che l'indisponibilità del prodotto offerto sia soltanto temporanea
(Autorità garante per la concorrenza, 13-09-1994, 2299/1994 Soc.
gen. Supermercati Giur. dir. ind., 1995, 1256).
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Configura
illecito extracontrattuale l'inserimento nelle “pagine gialle” di
una categoria corrispondente ad un'attività professionale per la
quale non è consentito dalla legge l'uso del relativo titolo e ne va
quindi inibito l'inserimento nelle successive edizioni a richiesta
di chi abbia un interesse specifico (Giudice di pace Perugia,
14-02-1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità civile, n.
148).
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In materia
di responsabilità amministrativa sussiste colpa grave degli
amministratori per mancata applicazione dell'indennità di mora per
ritardato versamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni (art. 45 d.p.r.n. 639/1972) (C.
Conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce
Responsabilità contabile, n. 252).
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In caso di
illecita utilizzazione, per fini pubblicitari, di un brano musicale
responsabile è il soggetto che ha commissionato la pubblicità; è da
escludersi, invece, in mancanza di elementi di prova in ordine alla
partecipazione materiale consapevole e attiva, la responsabilità
della concessionaria della pubblicità e dell'emittente televisiva
del messaggio (TRIB. - T. Milano, 23-01-1997 in Foro it., Rep. 1997,
voce Diritti d'autore, n. 121).
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In sede di
giudizio di responsabilità per danno all'erario comunale connesso
con minore entrata nel settore delle imposte sulla pubblicità e dei
diritti di affissione, il dies a quo del termine di prescrizione
decorre dal momento in cui si è verificato il danno; pertanto dalla
data in cui decorre il biennio, di cui al d.p.r. n. 639 del 1972,
entro il quale l'amministrazione può procedere a rettifica e ad
accertamenti di ufficio (C. Conti, sez. I, 05-07-1996, 69 in Foro
it., Rep. 1997, voce Responsabilità contabile, n. 87).
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In sede di
giudizio di responsabilità per danni all'ente locale per minori
entrate nel settore delle imposte sulla pubblicità e dei diritti di
affissione, non sussiste rapporto di causalità tra pregiudizio al
patrimonio dell'ente e comportamento degli amministratori, se
abbiano attivato tempestivamente la procedura ingiuntiva, impedendo
l'estinzione del diritto per il decorso del termine prescrizionale
(C. Conti, sez. I, 05-07-1996, 67/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Responsabilità contabile, n. 233).
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Sussiste
responsabilità degli amministratori comunali in ordine ai mancati
introiti nell'amministrazione e gestione dell'imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (C. Conti, sez.
riun., 21-06-1996, 34//1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Responsabilità contabile, n. 614).