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PUBBLICITA' E EDITORIA

- La gestione del concorso pronostici Enalotto, affidata dal ministero delle Finanze al Coni, in regime di concessione amministrativa, deve essere considerata come estranea ai compiti istituzionali del comitato olimpico ed avvenire quindi con un regime contabile autonomo, tale da evitare ogni confusione con l’attività ordinaria; pertanto, ai fini del rispetto del disposto dell'articolo 5, 1° comma, L. 67/97, in base alla quale le amministrazioni pubbliche debbono destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento della spesa relativa, le spese per la pubblicità concernenti l'Enalotto vanno tenute distinte da quelle riguardanti le attività istituzionali del Coni, con conseguente irregolarità gestionale, allorché non venga rispettata la percentuale predetta (C. Conti, sez. controllo, 09/02/1996, in Riv. Corte Conti, 1996, fasc. 1, 37 (m)).
 

- Il termine entro cui le amministrazioni individuate dall'articolo 5, 4° comma, L.67/87, sono tenute a dare comunicazione, anche se negativa, al garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico, deve essere individuato nella chiusura fiscale dell'anno solare di riguardo. Infatti, le ultime fatture dell'anno devono pervenire entro la fine di gennaio dell'anno seguente con l'implicito risultato che in data 31 gennaio ogni operatore ha la conoscenza delle somme da lui fatturate l'anno precedente (Pret. Gorizia, 26-06-1992), in Riv. Pen. 1992, 767).
 

- Un articolo di due giornaliste pubblicato da un settimanale femminile nella rubrica sulla bellezza in cui vengono presentati prodotti cosmetici specifici per la Couperose, può dissimulare una pubblicità non trasparente quando si riscontrino elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano pensare ad una finalità pubblicitaria del testo piuttosto che ad una finalità giornalistico-informativa: nel caso concreto l’autorità ha ritenuto che dall'impostazione dell'articolo e dalla rappresentazione dei prodotti emergessero elementi di artificiosità che conferivano all'articolo precise finalità promozionali e che l'accostamento di più prodotti provenienti da ditte concorrenti non facesse venire meno il loro interesse economico ma costituisse anzi un vantaggio e quindi si trattasse di una forma di pubblicità ingannevole per il consumatore (Autorità garante per la concorrenza, 04-09-1997, 5293/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 185).
 

   
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