PUBBLICITA' E EDITORIA
- La
gestione del concorso pronostici Enalotto, affidata dal ministero
delle Finanze al Coni, in regime di concessione amministrativa, deve
essere considerata come estranea ai compiti istituzionali del
comitato olimpico ed avvenire quindi con un regime contabile
autonomo, tale da evitare ogni confusione con l’attività ordinaria;
pertanto, ai fini del rispetto del disposto dell'articolo 5, 1°
comma, L. 67/97, in base alla quale le amministrazioni pubbliche
debbono destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una
quota non inferiore al cinquanta per cento della spesa relativa, le
spese per la pubblicità concernenti l'Enalotto vanno tenute distinte
da quelle riguardanti le attività istituzionali del Coni, con
conseguente irregolarità gestionale, allorché non venga rispettata
la percentuale predetta (C. Conti, sez. controllo, 09/02/1996, in
Riv. Corte Conti, 1996, fasc. 1, 37 (m)).
- Il
termine entro cui le amministrazioni individuate dall'articolo 5, 4°
comma, L.67/87, sono tenute a dare comunicazione, anche se negativa,
al garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico, deve
essere individuato nella chiusura fiscale dell'anno solare di
riguardo. Infatti, le ultime fatture dell'anno devono pervenire
entro la fine di gennaio dell'anno seguente con l'implicito
risultato che in data 31 gennaio ogni operatore ha la conoscenza
delle somme da lui fatturate l'anno precedente (Pret. Gorizia,
26-06-1992), in Riv. Pen. 1992, 767).
- Un
articolo di due giornaliste pubblicato da un settimanale femminile
nella rubrica sulla bellezza in cui vengono presentati prodotti
cosmetici specifici per la Couperose, può dissimulare una pubblicità
non trasparente quando si riscontrino elementi presuntivi gravi,
precisi e concordanti che facciano pensare ad una finalità
pubblicitaria del testo piuttosto che ad una finalità
giornalistico-informativa: nel caso concreto l’autorità ha ritenuto
che dall'impostazione dell'articolo e dalla rappresentazione dei
prodotti emergessero elementi di artificiosità che conferivano
all'articolo precise finalità promozionali e che l'accostamento di
più prodotti provenienti da ditte concorrenti non facesse venire
meno il loro interesse economico ma costituisse anzi un vantaggio e
quindi si trattasse di una forma di pubblicità ingannevole per il
consumatore (Autorità garante per la concorrenza, 04-09-1997,
5293/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
185).