CONCORRENZA SLEALE IN
GENERALE
- Non
possono essere qualificati come pubblicità, e sono perciò sottratti
al potere disciplinare del giurì, i servizi o articoli giornalistici
che parlino di imprese, prodotti e servizi con finalità
d'informazione (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
21-03-1989, 45/1989/ Dina - Class ed./ Foro it., 1990, I, 705, n.
DANOVI/ Temi romana, 1989, 143, n. ROSI).
- Nel
giudizio di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario non può
invocarsi la disciplina sostanziale e processuale della pubblicità
ingannevole, per la quale è competente il garante della concorrenza
e del mercato: in tali giudizi l'onere della prova segue i principi
generali (T. Roma, 20-04-1994 Soc. Procter & Gamble Italia - Soc.
Colgate Palmolive Foro it., 1994, I, 2251).
- Il
giudice del luogo che un periodico indica come la sede della propria
“direzione, redazione e pubblicità” è territorialmente competente a
conoscere di una domanda per concorrenza sleale ex articolo 2598
numero 1 c.c. per imitazione di forme di altro periodico (T. Milano,
18-10-1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
138).
-
Costituisce concorrenza sleale la pubblicità comparativa indiretta,
riferita a determinati tipi di molecola identificanti determinati
specifici prodotti commercializzati con l'unico marchio di
un'impresa market-leader nella produzione e nella distribuzione
della medesima molecola in varia concentrazione; in particolare, in
questa ipotesi ricorre una divulgazione in modo subdolo e
tendenzioso che provoca discredito per i prodotti e l’attività
concorrente e giustifica l'adozione di una misura cautelare
consistente nell'ordine di ritiro delle brochoures contenenti la
pubblicità comparativa indiretta (T. Roma, 11-07-1996 in Foro it.,
Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 335).
- La
censura giurisdizionale nella fattispecie cautelare, non può
prescindere dalla prospettazione di un bisogno di tutela urgente al
fine di neutralizzare un grave pregiudizio collegato non altrimenti
evitabile in altro modo. (T. Bologna, 29-08-1996 in Foro it., Rep.
1997, voce Provvedimenti di urgenza, n. 95).