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CONCORRENZA SLEALE IN GENERALE

- Non possono essere qualificati come pubblicità, e sono perciò sottratti al potere disciplinare del giurì, i servizi o articoli giornalistici che parlino di imprese, prodotti e servizi con finalità d'informazione (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 21-03-1989, 45/1989/ Dina - Class ed./ Foro it., 1990, I, 705, n. DANOVI/ Temi romana, 1989, 143, n. ROSI).
 

- Nel giudizio di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario non può invocarsi la disciplina sostanziale e processuale della pubblicità ingannevole, per la quale è competente il garante della concorrenza e del mercato: in tali giudizi l'onere della prova segue i principi generali (T. Roma, 20-04-1994 Soc. Procter & Gamble Italia - Soc. Colgate Palmolive Foro it., 1994, I, 2251).
 

- Il giudice del luogo che un periodico indica come la sede della propria “direzione, redazione e pubblicità” è territorialmente competente a conoscere di una domanda per concorrenza sleale ex articolo 2598 numero 1 c.c. per imitazione di forme di altro periodico (T. Milano, 18-10-1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 138).
 

- Costituisce concorrenza sleale la pubblicità comparativa indiretta, riferita a determinati tipi di molecola identificanti determinati specifici prodotti commercializzati con l'unico marchio di un'impresa market-leader nella produzione e nella distribuzione della medesima molecola in varia concentrazione; in particolare, in questa ipotesi ricorre una divulgazione in modo subdolo e tendenzioso che provoca discredito per i prodotti e l’attività concorrente e giustifica l'adozione di una misura cautelare consistente nell'ordine di ritiro delle brochoures contenenti la pubblicità comparativa indiretta (T. Roma, 11-07-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 335).
 

- La censura giurisdizionale nella fattispecie cautelare, non può prescindere dalla prospettazione di un bisogno di tutela urgente al fine di neutralizzare un grave pregiudizio collegato non altrimenti evitabile in altro modo. (T. Bologna, 29-08-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Provvedimenti di urgenza, n. 95).




 

 

   
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