PROPAGANDA POLITICA
- E’
necessario annullare la disposizione del D.L: 20 marzo 1995 n. 83
che estendeva il divieto di promozione anche alla pubblicità per i
referendum (Corte Costituzionale 10 maggio 1995 n. 161).
- Si
è ritenuto che costituisce trasmissione televisiva propagandistica,
vietata ai sensi della l. 515/93, non solo quella in cui sia
nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui
vantaggio venga apertamente fatta, ma anche quella che, pur non
riferendosi specificamente all'uno o all'altro, sia idonea ad
esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva da
orientarne le libere scelte, senza che rilevi l'individuazione della
parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza (CASS.
- Cass., sez. I, 20-01-1998, 477/1998 in Foro it., Rep. 1999, voce
Elezioni, n. 4).
- E’
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli art. 1 e 2 l. 20 giugno 1952, n. 645 in relazione agli art. 3,
7, 18 e 49 cost., nella parte in cui prevedono e puniscono attività
che attengono a manifestazioni di pensiero e propaganda politica
svolte senza l'uso della violenza; invero, le libertà di riunione e
di associazione trovano proprio un limite nella disposizione
transitoria della costituzione con cui si vieta la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e dunque
logicamente anche l'associazione diretta a tal fine (Cass.,
01-12-1978, in Foro it., Rep. 1981, voce Fascismo, n. 1).