
LA PUBBLICITA'
INGANNEVOLE
- La giurisprudenza
ha affermato che un messaggio che sfrutti l'espressione "titolo
universitario estero", deve ritenersi illecito, poiché gli articoli
2 e 26 del c.a.p. vietano la pubblicità decettiva di corsi di
istruzione (Giurì 13-10-1995, - così in Giur. It., 1996, I, 2, 490).
- Il messaggio
pubblicitario di un prodotto alimentare che usa la sigla Doc per
inaugurare una proposta che il produttore rivendica come propria,
non è ingannevole (Aut. Garante per la concorrenza, 3073/1996, in
Dir. Ind. 1996, 785).
- L'autonomia
dell'articolo 1 dell'autodisciplina, dove si prevede che la
pubblicità deve evitare tutto ciò che possa screditarla" (Giurì
97/93 - 22/78 - 74/78 - 125/90 124/90).
- Il divieto di
ingannevolezza di cui all'articolo 13 della L. 283/1962 ha ad
oggetto non solo le proprietà e le caratteristiche prese in
considerazione dalla norma, ma anche qualunque altra caratteristica
che risulti determinante ai fini della scelta del consumatore
(Cass. Pen.
12/4/91 n. 4228).
- Si è inteso per
pubblicità subliminale "una tipologia di comunicazione pubblicitaria
rivolta a creare nel consumatore suggestioni a livello di inconscio
(Aut. Garante 1/3/1994, n. 1874).
- La giurisprudenza
ha affermato che il ricorso straordinario al capo dello stato può
essere proposto contro un provvedimento inibitorio di pubblicità
ingannevole, emesso dall'autorità garante della concorrenza e del
mercato (C.Stato, commiss.spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it.,
Rep. 1999, voce Ricorsi amministrativi, n. 3).
- L'articolo 13
della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta la pubblicità
ingannevole attuata mediante l'etichettatura, non è stato abrogato
con l'entrata in vigore del d.leg. 27 gennaio 1992 n. 109, attuativo
delle direttive Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari (Cass., sez. III, 31-10-1997
in Foro it., Rep.1998, voce Alimenti e bevande, n. 88).
- Si è affermato
che, perchè si configuri la scorrettezza professionale, sanzionabile
ex articolo 2598 n. 3 c.c., la pubblicità deve affermare fatti
specifici che non siano veritieri e appaiano idonei a dissuadere il
consumatore dall'acquisto di prodotti concorrenti (T. Roma,
25-02-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza disciplina),
n. 165).
- I messaggi
diffusi tramite il quotidiano “La Stampa” in quanto, in linea con le
finalità dell'art. 4, 1§ comma, d.lgs. n. 74/1992, è palese e
chiaramente riconoscibile la loro natura pubblicitaria, non
costituiscono pubblicità ingannevole (Autorità garante per la
concorrenza,
15-05-1997,
5012/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
183).
- Costituiscono
pubblicità commerciale e pertanto non sono soggetti alla normativa
sulla pubblicità ingannevole, i comunicati che, se pur realizzati da
un soggetto avente interessi di carattere economico nel settore,
avendo ad oggetto fatti e opinioni su un fenomeno di interesse
sociale, devono essere considerati frutto della manifestazione del
pensiero di chi li ha diffusi (Autorità garante per la concorrenza,
21-11-1996, 4440/1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 184).
- Ai sensi del d.
lgs. n. 74/1992, il volantino pubblicitario di una promozione
effettuata presso i supermercati Super A&O non costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole. Il mancato riconoscimento
delle condizioni promozionali verificatosi per un singolo prodotto
e, dovuto ad un disguido tecnico, non è tale da configurare un
pregiudizio economico per i consumatori (Autorità garante per la
concorrenza, per la concorrenza,
05-08-1997, 5245/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce
Concorrenza(disciplina), n. 188).
- Il messaggio
pubblicitario diffuso dai negozi e supermercati Despar relativi ad
una promozione valida per un circoscritto periodo di tempo è
ingannevole; in particolare, l'accertata ingannevolezza del
messaggio e la possibilità di indurre in errore il consumatore circa
la reale possibilità di goderne, riguarda l'adeguata congruità delle
scorte nel periodo di validità dell'offerta (Autorità garante per la
concorrenza,
27-03-1997, 4838/1997 in Foro it., Rep.1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 192).
- Qualora un prodotto finanziario
strutturato (nella specie 4you) venga pubblicizzato in modo
ingannevole come previdenziale, l'intermediario deve fornire al
cliente una informazione adeguata, tale da renderlo edotto della
reale tipologia del prodotto e della sua complessità. (Trib. di
Pavia- Prodotto 4you, 10/02/2009).
- Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio, diffuso a mezzo
stampa, contenente un semplice e presunto "vanto pubblicitario" -
non è provato da un punto di vista scientifico, nè tecnologico nè
tantomeno storico - circa le caratteristiche specifiche di un
determinato prodotto pubblicizzato, soprattutto se il riferimento
sia collegato alla sua durata e alla sua resistenza nel tempo
(Autorità Garante per la concorrenza, 17-02-2000, n. 8053).
- Il messaggio pubblicitario quando induce in errore il consumatore
circa la reale possibilità di goderne, di una pronunzia riguarda
l'adeguata congruità delle scorte nel periodo di validità
dell'offerta (Autorità garante per la concorrenza, 27-03-1997,
4838/1997 in Foro it., Rep.1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
192).
- Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole l'offerta
promozionale avente ad oggetto un pacchetto vacanza a prezzi
difformi rispetto a quelli effettivamente applicati e risultanti dal
catalogo generale diffuso dal tour operator (Autorità Garante per la
concorrenza, 08-03-2001, n. 9300; Viaggi del Ventaglio-Capo Calavà,
FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2286 nota di SEBASTIO).
- Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio di un'impresa
produttrice di beni (nella specie, di una società automobilistica)
che prospetti alla clientela lo svolgimento di un servizio di
assistenza avente caratteristiche in realtà non tempestivamente
predisposte, venendo meno all'obbligo di adottare i comportamenti
indicati nel messaggio pubblicitario, che risulta in tal modo
ingannevole (Cons. Stato Sez. VI, 16-05-2001, n. 2775; Soc. Ford.
Italia e Soc. Ford Italia c. Autorità garante concorrenza e mercato;
FONTI Foro Amm., 2001, f. 5).
- Rappresenta una fattispecie di pubblicità ingannevole quel
messaggio che riporta un'errata percezione del costo finale del
servizio di telefonia mobile cellulare (Autorità Garante per la
concorrenza, 06-12-2001, n. 10201, Tim 3Xte, FONTI Giust. Civ.,
2002, I, 3000).
- E' pubblicità ingannevole, quella contenuta in un messaggio
pubblicitario che evoca la soluzione di problemi connessi con
l'eliminazione di masse adipose, quando tale risultato non è
confortato da una relazione a carattere scientifico (T.A.R. Lazio
Sez. I, 13-12-2001, n. 11298; F.D.G. Elettronica c. Autorità garante
concorrenza e mercato, FONTI Foro Amm., 2001, 3281).
- Costituisce pubblicità ingannevole quella che, nel rappresentare
il prezzo di un'offerta ometta di indicare che il costo complessivo
deve essere incrementato dell'i.v.a. (T.A.R. Lazio Sez. I,
23-01-2002, n. 633; Soc. Telecom Italia mobile c. Autorità garante
concorrenza mercato, FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 127).
- Realizza una fattispecie di pubblicità ingannevole, la scelta di
enfatizzare un prezzo base non corrispondente al prezzo finale ed
effettivo, ingenerando presso i potenziali acquirenti confusione in
relazione alle modalità di presentazione del messaggio (T.A.R. Lazio
Sez. I, 23-01-2002, n. 631, Soc. Telecom Italia c. Autorità garante
concorrenza e mercato; FONTI Giust. Civ., 2002, I, 2971).
- Da quanto detto, risulta che il messaggio in questione è idoneo ad
indurre in errore i suoi destinatari e a pregiudicare le loro scelte
economiche, poiché i consumatori potrebbero essere indotti ad
entrare in contatto con il tour operator in quanto attratti anche da
quegli immobili di cui l’operatore pubblicitario non ha l’effettiva
disponibilità e che, quindi, non è in grado di fornire (L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 29
novembre 2001).
- Il consumatore che lamenti di aver
subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca,
ex art. 2043 c.c., per il relativo riconoscimento, non assolve al
sui onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del
messaggio, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di
causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha
diffuso la pubblicità derivate le menzionate conseguenze dannose. (Cass.,
Sez. U., 15 Gennaio 2009, n. 794, pres. Carbone, rel Spirito).