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LA PUBBLICITA'  INGANNEVOLE

- La giurisprudenza ha affermato che un messaggio che sfrutti l'espressione "titolo universitario estero", deve ritenersi illecito, poiché gli articoli 2 e 26 del c.a.p. vietano la pubblicità decettiva di corsi di istruzione (Giurì 13-10-1995, - così in Giur. It., 1996, I, 2, 490).

- Il messaggio pubblicitario di un prodotto alimentare che usa la sigla Doc per inaugurare una proposta che il produttore rivendica come propria, non è ingannevole (Aut. Garante per la concorrenza, 3073/1996, in Dir. Ind. 1996, 785).

- L'autonomia dell'articolo 1 dell'autodisciplina, dove si prevede che  la pubblicità deve evitare tutto ciò che possa screditarla" (Giurì 97/93 - 22/78 - 74/78 - 125/90 124/90).

- Il divieto di ingannevolezza di cui all'articolo 13 della L. 283/1962 ha ad oggetto non solo le proprietà e le caratteristiche prese in considerazione dalla norma, ma anche qualunque altra caratteristica che risulti determinante ai fini della scelta del consumatore  (Cass. Pen. 12/4/91 n. 4228).

- Si è inteso per pubblicità subliminale "una tipologia di comunicazione pubblicitaria rivolta a creare nel consumatore suggestioni a livello di inconscio (Aut. Garante 1/3/1994, n. 1874).

- La giurisprudenza ha affermato che il ricorso straordinario al capo dello stato può essere proposto contro un provvedimento inibitorio di pubblicità ingannevole, emesso dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (C.Stato, commiss.spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it., Rep. 1999, voce Ricorsi amministrativi, n. 3).

- L'articolo 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta la pubblicità ingannevole attuata mediante l'etichettatura, non è stato abrogato con l'entrata in vigore del d.leg. 27 gennaio 1992 n. 109, attuativo delle direttive Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (Cass., sez. III, 31-10-1997 in Foro it., Rep.1998, voce Alimenti e bevande, n. 88).

- Si è affermato che, perchè si configuri la scorrettezza professionale, sanzionabile ex articolo 2598 n. 3 c.c., la pubblicità deve affermare fatti specifici che non siano veritieri e appaiano idonei a dissuadere il consumatore dall'acquisto di prodotti concorrenti (T. Roma, 25-02-1998 in  Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza  disciplina), n. 165).

- I messaggi diffusi tramite il quotidiano “La Stampa” in quanto, in linea con le finalità dell'art. 4, 1§ comma, d.lgs. n. 74/1992, è palese e chiaramente  riconoscibile la loro natura pubblicitaria, non costituiscono pubblicità ingannevole (Autorità garante per la concorrenza, 15-05-1997, 5012/1997 in  Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 183).

- Costituiscono pubblicità commerciale e pertanto non sono soggetti alla normativa sulla pubblicità ingannevole, i comunicati che, se pur realizzati da un soggetto avente interessi di carattere economico nel settore, avendo ad oggetto fatti e opinioni su un fenomeno di interesse sociale, devono essere considerati frutto della manifestazione del pensiero di chi li ha diffusi (Autorità garante per la concorrenza, 21-11-1996, 4440/1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 184).

- Ai sensi del d. lgs. n. 74/1992, il volantino pubblicitario di una promozione effettuata presso i supermercati Super A&O non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole. Il mancato riconoscimento delle condizioni promozionali verificatosi per un singolo prodotto e, dovuto ad un disguido tecnico, non è tale da configurare un pregiudizio economico per i consumatori (Autorità garante per la concorrenza, per la concorrenza, 05-08-1997, 5245/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza(disciplina), n. 188).

- Il messaggio pubblicitario diffuso dai negozi e supermercati Despar relativi ad una promozione valida per un circoscritto periodo di tempo è ingannevole; in particolare, l'accertata ingannevolezza del messaggio e la possibilità di indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di goderne, riguarda l'adeguata congruità delle scorte nel periodo di validità dell'offerta (Autorità garante per la concorrenza, 27-03-1997, 4838/1997 in Foro it., Rep.1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 192).

- Qualora un prodotto finanziario strutturato (nella specie 4you) venga pubblicizzato in modo ingannevole come previdenziale, l'intermediario deve fornire al cliente una informazione adeguata, tale da renderlo edotto della reale tipologia del prodotto e della sua complessità. (Trib. di Pavia- Prodotto 4you, 10/02/2009).

- Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio, diffuso a mezzo stampa, contenente un semplice e presunto "vanto pubblicitario" - non è provato da un punto di vista scientifico, nè tecnologico nè tantomeno storico - circa le caratteristiche specifiche di un determinato prodotto pubblicizzato, soprattutto se il riferimento sia collegato alla sua durata e alla sua resistenza nel tempo (Autorità Garante per la concorrenza, 17-02-2000, n. 8053).

- Il messaggio pubblicitario quando induce in errore il consumatore circa la reale possibilità di goderne, di una pronunzia riguarda l'adeguata congruità delle scorte nel periodo di validità dell'offerta (Autorità garante per la concorrenza, 27-03-1997, 4838/1997 in Foro it., Rep.1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 192).

- Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole l'offerta promozionale avente ad oggetto un pacchetto vacanza a prezzi difformi rispetto a quelli effettivamente applicati e risultanti dal catalogo generale diffuso dal tour operator (Autorità Garante per la concorrenza, 08-03-2001, n. 9300; Viaggi del Ventaglio-Capo Calavà, FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2286 nota di SEBASTIO).

- Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio di un'impresa produttrice di beni (nella specie, di una società automobilistica) che prospetti alla clientela lo svolgimento di un servizio di assistenza avente caratteristiche in realtà non tempestivamente predisposte, venendo meno all'obbligo di adottare i comportamenti indicati nel messaggio pubblicitario, che risulta in tal modo ingannevole (Cons. Stato Sez. VI, 16-05-2001, n. 2775; Soc. Ford. Italia e Soc. Ford Italia c. Autorità garante concorrenza e mercato; FONTI Foro Amm., 2001, f. 5).

- Rappresenta una fattispecie di pubblicità ingannevole quel messaggio che riporta un'errata percezione del costo finale del servizio di telefonia mobile cellulare (Autorità Garante per la concorrenza, 06-12-2001, n. 10201, Tim 3Xte, FONTI Giust. Civ., 2002, I, 3000).

- E' pubblicità ingannevole, quella contenuta in un messaggio pubblicitario che evoca la soluzione di problemi connessi con l'eliminazione di masse adipose, quando tale risultato non è confortato da una relazione a carattere scientifico (T.A.R. Lazio Sez. I, 13-12-2001, n. 11298; F.D.G. Elettronica c. Autorità garante concorrenza e mercato, FONTI Foro Amm., 2001, 3281).

- Costituisce pubblicità ingannevole quella che, nel rappresentare il prezzo di un'offerta ometta di indicare che il costo complessivo deve essere incrementato dell'i.v.a. (T.A.R. Lazio Sez. I, 23-01-2002, n. 633; Soc. Telecom Italia mobile c. Autorità garante concorrenza mercato, FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 127).

- Realizza una fattispecie di pubblicità ingannevole, la scelta di enfatizzare un prezzo base non corrispondente al prezzo finale ed effettivo, ingenerando presso i potenziali acquirenti confusione in relazione alle modalità di presentazione del messaggio (T.A.R. Lazio Sez. I, 23-01-2002, n. 631, Soc. Telecom Italia c. Autorità garante concorrenza e mercato; FONTI Giust. Civ., 2002, I, 2971).

- Da quanto detto, risulta che il messaggio in questione è idoneo ad indurre in errore i suoi destinatari e a pregiudicare le loro scelte economiche, poiché i consumatori potrebbero essere indotti ad entrare in contatto con il tour operator in quanto attratti anche da quegli immobili di cui l’operatore pubblicitario non ha l’effettiva disponibilità e che, quindi, non è in grado di fornire (L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 29 novembre 2001).

- Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ex art. 2043 c.c., per il relativo riconoscimento, non assolve al sui onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità derivate le menzionate conseguenze dannose. (Cass., Sez. U., 15 Gennaio 2009, n. 794, pres. Carbone, rel Spirito).
 

 

   
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