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DENIGRAZIONE COMMERCIALE

- L’uso di un prodotto altrui come esempio negativo, è una denigrazione pubblicitaria, in quanto offusca l'identità e l'immagine commerciale di tale prodotto. In questo caso, viola l'articolo 14 codice di autodisciplina pubblicitaria la pubblicità che intende il termine “forma” sia come forma del prodotto sia come benessere fisico, sconsigliando l'uso di superalcolici (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 24-09-1993, 137/1993 Federvini - Soc. Trapper's Dir. ind., 1994, 705, n. SENIN).
 

- Realizza concorrenza sleale chi riproduce il prodotto altrui confrontandolo con il proprio, senza avvalersi degli accorgimenti idonei ad evitare la denigrazione commerciale (A. Milano, 05-10-1993 Soc. trafileria zincheria Cavatorta - Soc. Leon Bekaert Dir. ind., 1994, 373, n. PERLETTI c.c., 2598).
 

- In un caso in cui all'associazione professionale degli argentieri viene imputata una denigrazione commerciale a danno di un'impresa produttrice di prodotti argentati in un bagno elettrogalvanico, il rapporto di concorrenza deve essere valutato non solo con riguardo alla materiale conformazione degli oggetti prodotti da contrapposti imprenditori, ma anche con riguardo alle esigenze cui sul mercato corrisponde un certo tipo di domanda; per cui può succedere che anche oggetti diversi per caratteristiche merceologiche possano entrare in concorrenza per il modo in cui alcuni di essi vengono offerti sul mercato da divenire validi sostituti degli altri prodotti merceologicamente diversi (C. APP. Milano, 15-11-1994 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 126).
 

- Nella concorrenza sleale per denigrazione commerciale non è necessario che il soggetto passivo sia nominato espressamente, in quanto l'atto di denigrazione può essere stato rivolto contro più concorrenti la cui individuazione dipende dall'affermazione di una caratteristica negativa dell'attività altrui, di modo che il comportamento denigratorio possa influire negativamente sul prodotto preso di mira e sull'avviamento delle imprese che lo producono e lo commercializzano (C. APP. Torino, 30-04-1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 288).
 

- Non costituisce comportamento illecito l'invio di una circolare in cui si critichi e si menzioni una ditta concorrente, circolare inviata ai propri clienti da parte dell'imprenditore che subisca atti di concorrenza sleale, anche se i toni usati siano forti e rasentino la denigrazione dell'altrui attività commerciale, se rappresentano la reazione, a titolo di legittima difesa, nei confronti della suddetta concorrenza sleale. (App. Bologna, 20-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 290).
 

- Non aveva commesso atti di denigrazione commerciale il presidente dell'associazione professionale degli argentieri che aveva affermato che la messa in commercio di oggetti rivestiti d'argento con i segni distintivi dell'argenteria era una vera truffa, o almeno una frode in commercio, tale da porre a repentaglio il buon nome dell'industria argentiera e da essere definibile come “l'equivalente in oreficeria del vino al metanolo” (C. APP. Milano, 15-11-1994 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 293).
 

- Non costituiscono concorrenza sleale per denigrazione commerciale le diffide ad un numero non indeterminato di persone rivolte dal titolare di un brevetto, successivamente dichiarato nullo, se non siano formulate in termini o con modalità di per sé subdole e maliziose (T. Milano, 25-11-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 294).
 

 

   
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