DENIGRAZIONE
COMMERCIALE
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L’uso di un prodotto altrui come esempio negativo, è una
denigrazione pubblicitaria, in quanto offusca l'identità e
l'immagine commerciale di tale prodotto. In questo caso, viola
l'articolo 14 codice di autodisciplina pubblicitaria la pubblicità
che intende il termine “forma” sia come forma del prodotto sia come
benessere fisico, sconsigliando l'uso di superalcolici (Giurì codice
autodisciplina pubblicitaria, 24-09-1993, 137/1993 Federvini - Soc.
Trapper's Dir. ind., 1994, 705, n. SENIN).
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Realizza concorrenza sleale chi riproduce il prodotto altrui
confrontandolo con il proprio, senza avvalersi degli accorgimenti
idonei ad evitare la denigrazione commerciale (A. Milano, 05-10-1993
Soc. trafileria zincheria Cavatorta - Soc. Leon Bekaert Dir. ind.,
1994, 373, n. PERLETTI c.c., 2598).
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un caso in cui all'associazione professionale degli argentieri viene
imputata una denigrazione commerciale a danno di un'impresa
produttrice di prodotti argentati in un bagno elettrogalvanico, il
rapporto di concorrenza deve essere valutato non solo con riguardo
alla materiale conformazione degli oggetti prodotti da contrapposti
imprenditori, ma anche con riguardo alle esigenze cui sul mercato
corrisponde un certo tipo di domanda; per cui può succedere che
anche oggetti diversi per caratteristiche merceologiche possano
entrare in concorrenza per il modo in cui alcuni di essi vengono
offerti sul mercato da divenire validi sostituti degli altri
prodotti merceologicamente diversi (C. APP. Milano, 15-11-1994 in
Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 126).
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Nella concorrenza sleale per denigrazione commerciale non è
necessario che il soggetto passivo sia nominato espressamente, in
quanto l'atto di denigrazione può essere stato rivolto contro più
concorrenti la cui individuazione dipende dall'affermazione di una
caratteristica negativa dell'attività altrui, di modo che il
comportamento denigratorio possa influire negativamente sul prodotto
preso di mira e sull'avviamento delle imprese che lo producono e lo
commercializzano (C. APP. Torino, 30-04-1997 in Foro it., Rep. 1997,
voce Concorrenza (disciplina), n. 288).
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costituisce comportamento illecito l'invio di una circolare in cui
si critichi e si menzioni una ditta concorrente, circolare inviata
ai propri clienti da parte dell'imprenditore che subisca atti di
concorrenza sleale, anche se i toni usati siano forti e rasentino la
denigrazione dell'altrui attività commerciale, se rappresentano la
reazione, a titolo di legittima difesa, nei confronti della suddetta
concorrenza sleale. (App. Bologna, 20-04-1996 in Foro it., Rep.
1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 290).
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aveva commesso atti di denigrazione commerciale il presidente
dell'associazione professionale degli argentieri che aveva affermato
che la messa in commercio di oggetti rivestiti d'argento con i segni
distintivi dell'argenteria era una vera truffa, o almeno una frode
in commercio, tale da porre a repentaglio il buon nome
dell'industria argentiera e da essere definibile come “l'equivalente
in oreficeria del vino al metanolo” (C. APP. Milano, 15-11-1994 in
Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 293).
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costituiscono concorrenza sleale per denigrazione commerciale le
diffide ad un numero non indeterminato di persone rivolte dal
titolare di un brevetto, successivamente dichiarato nullo, se non
siano formulate in termini o con modalità di per sé subdole e
maliziose (T. Milano, 25-11-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 294).