CONTRAFFAZIONE
- Le
azioni di contraffazione di marchio possono essere proposte anche
dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui la contraffazione
è stata commessa, e cioè, nel caso di specie, nel luogo in cui venga
distribuita una rivista nella quale compaia il marchio contraffatto
(T. Milano, 08-03-1982/ Soc. Grazioli giocattoli - Soc. Grand Soleil/
Giur. dir. ind., 1982, 402/ r.d. 21-06-1942 929/1942, 57).
- L’uso
di un marchio non proprio come insegna, è atto di contraffazione
quando l'insegna sia usata direttamente o indirettamente come
pubblicità dei prodotti e servizi offerti (T. Monza, 31-01-1989/
Soc. Computerland Europe - Soc. Centro arredamento Polli/ Giur. dir.
ind., 1989, 246).
- Non
costituisce contraffazione del marchio “Lim” per chiavi la
riproduzione, in un dépliant pubblicitario che presenta varie forme
di chiavi, di una sezione di un tipo di chiave nel cui profilo possa
leggersi la parola che costituisce il suddetto marchio (C. APP.
Bologna, 20-05-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 138).
- Va
accolta, quando sia accertata la contraffazione, la domanda di
condanna generica del contraffattore al risarcimento dei danni (TRIB.
Roma, 16-02-1995 in Foro it., Rep. 1996, voce Brevetti, n. 131).