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CONTRAFFAZIONE

- Le azioni di contraffazione di marchio possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui la contraffazione è stata commessa, e cioè, nel caso di specie, nel luogo in cui venga distribuita una rivista nella quale compaia il marchio contraffatto (T. Milano, 08-03-1982/ Soc. Grazioli giocattoli - Soc. Grand Soleil/ Giur. dir. ind., 1982, 402/ r.d. 21-06-1942 929/1942, 57).
 

- L’uso di un marchio non proprio come insegna, è atto di contraffazione quando l'insegna sia usata direttamente o indirettamente come pubblicità dei prodotti e servizi offerti (T. Monza, 31-01-1989/ Soc. Computerland Europe - Soc. Centro arredamento Polli/ Giur. dir. ind., 1989, 246).
 

- Non costituisce contraffazione del marchio “Lim” per chiavi la riproduzione, in un dépliant pubblicitario che presenta varie forme di chiavi, di una sezione di un tipo di chiave nel cui profilo possa leggersi la parola che costituisce il suddetto marchio (C. APP. Bologna, 20-05-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 138).
 

- Va accolta, quando sia accertata la contraffazione, la domanda di condanna generica del contraffattore al risarcimento dei danni (TRIB. Roma, 16-02-1995 in Foro it., Rep. 1996, voce Brevetti, n. 131).

 



 

 

   
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