SENTENZE DEL GIURI'
- E’
sanzionato dall'art. 42 del codice di autodisciplina chi non
ottemperi a una precedente pronuncia del giurì, se fra due
pubblicità formalmente diverse sussiste un'equivalenza tale da far
ritenere che la versione modificata sia una prosecuzione della
prima; la sanzione si applica indipendentemente dal fatto che i due
messaggi siano realizzati da due soggetti diversi purché essi
riconoscano l'autodisciplina e si siano impegnati ad osservarne le
decisioni (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 26-09-1995,
196/1995 Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. -
Office Adivi Dir. ind., 1996, 396, n. ROSSOTTO).
- Le
pronunce del Giurì sono efficaci anche nei confronti di soggetti
terzi che gestiscono i media sui quali è trasmessa la pubblicità e
che siano quindi tenuti a verificare che le inserzioni richieste
dalle concessionarie non riguardino pubblicità già censurate (Giurì
codice autodisciplina pubblicitaria, 10-10-1995, 213/1995/Comitato
accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. - Soc. ed. La
Repubblica Dir. ind., 1996, 399, n. ROSSOTTO Giur. it., 1996, I, 2,
616).