CONCORRENZA SLEALE PER
SVIAMENTO DI CLIENTELA
- La
segnalazione pubblicitaria, che attrae clienti verso i locali
dell'azienda di chi l'ha predisposta, ed esclude quelli di un
concorrente, è illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c., perché
danneggia la concorrenza traendo in inganno la clientela,
eventualmente diretta anche verso altri negozi (P. Verona,
17-08-1988/ Giacomelli - Bertolo/ Giur. it., 1989, I, 2, 314/ Giur.
comm., 1989, II, 672/ c.c., 2598).
-
L’associazione che stampa sui biglietti ferroviari il proprio nome,
invece di quello dell'agenzia di viaggio, compie atto di concorrenza
sleale per sviamento di clientela (T. Roma, 21-12-1988/ Associaz.
centro turistico studentesco giovanile - Soc. Transalpino uff.
viaggi/ Riv. dir. ind., 1990, II, 35, n. TASSONI).
- Nel
caso in cui la concessione assentita dall’autorità portuale ad una
impresa per l'esercizio in esclusiva dei servizi ecologici
nell'ambito di un porto sia illegittima, costituiscono atti di
concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. le attività costituenti
pubblicità menzognera o comunicazione ingannevole, storno di
dipendenti e boicottaggio. Queste attività possono considerarsi
incluse nel generale potere di inibitoria riconosciuto al giudice in
materia di concorrenza. Se la continuazione di tale attività può
tradursi in un danno irrimediabile per le altre imprese di portata
decisiva per la stessa sopravvivenza del mercato, sussistono gli
estremi per l'emanazione di provvedimenti di urgenza ai sensi
dell'articolo 700 c.p.c. (T. Genova, 13-01-1996 in Foro it., Rep.
1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 235).
- Uno
studio associato di architetti non è legittimato all'azione di
concorrenza sleale contro un imprenditore che abbia diffuso una
pubblicità per vendere unità immobiliari nella quale apparivano le
foto di altre unità, progettate dall'attore (T. Milano, 22-05-1995
in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 239).