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CONCORRENZA SLEALE PER SVIAMENTO DI CLIENTELA

- La segnalazione pubblicitaria, che attrae clienti verso i locali dell'azienda di chi l'ha predisposta, ed esclude quelli di un concorrente, è illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c., perché danneggia la concorrenza traendo in inganno la clientela, eventualmente diretta anche verso altri negozi (P. Verona, 17-08-1988/ Giacomelli - Bertolo/ Giur. it., 1989, I, 2, 314/ Giur. comm., 1989, II, 672/ c.c., 2598).
 

- L’associazione che stampa sui biglietti ferroviari il proprio nome, invece di quello dell'agenzia di viaggio, compie atto di concorrenza sleale per sviamento di clientela (T. Roma, 21-12-1988/ Associaz. centro turistico studentesco giovanile - Soc. Transalpino uff. viaggi/ Riv. dir. ind., 1990, II, 35, n. TASSONI).
 

- Nel caso in cui la concessione assentita dall’autorità portuale ad una impresa per l'esercizio in esclusiva dei servizi ecologici nell'ambito di un porto sia illegittima, costituiscono atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. le attività costituenti pubblicità menzognera o comunicazione ingannevole, storno di dipendenti e boicottaggio. Queste attività possono considerarsi incluse nel generale potere di inibitoria riconosciuto al giudice in materia di concorrenza. Se la continuazione di tale attività può tradursi in un danno irrimediabile per le altre imprese di portata decisiva per la stessa sopravvivenza del mercato, sussistono gli estremi per l'emanazione di provvedimenti di urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. (T. Genova, 13-01-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 235).
 

- Uno studio associato di architetti non è legittimato all'azione di concorrenza sleale contro un imprenditore che abbia diffuso una pubblicità per vendere unità immobiliari nella quale apparivano le foto di altre unità, progettate dall'attore (T. Milano, 22-05-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 239).

 

 

   
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