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PUBBLICITA' A MEZZO STAMPA

- La pubblicità a mezzo stampa deve fornire al consumatore gli elementi per operare una corretta valutazione del prodotto (Autorità garante per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995 Assozucchero/Soc. Plada Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
 

- Secondariamente, si è ritenuto che anche i messaggi pubblicitari pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti alla giurisdizione del garante; un messaggio, senza marchi o riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza, 21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it., 1996, III, 412).
 

- In certi casi lo stampato destinato a una limitata cerchia di persone non potrebbe considerarsi periodico: è stata negata tale natura anche a "un bollettino informativo" riservato ai membri di un'associazione, ad un "foglio aziendale" per i dipendenti e a un giornale scolastico divulgato all'interno di una scuola (Pret. Roma 21/4/56 e 12/3/53; Trib Milano 15/4/66).
 

- Nella nozione di stampa rientrano anche i leaflets, fogli pubblicitari e volantini che devono considerarsi stampati a carattere non periodico (Cass. 23 maggio 1962).
 

- Il direttore responsabile risponde personalmente sul piano penale dei reati commessi per mezzo della pubblicazione e in solido con il proprietario e con l'editore sul piano civile per ciò che concerne i danni provocati e tale responsabilità si estende anche agli illeciti posti in essere da terzi attraverso inserzioni a pagamento (Trib. Roma 18 febbraio 1986).
 

 

   
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