PUBBLICITA' A MEZZO
STAMPA
- La
pubblicità a mezzo stampa deve fornire al consumatore gli elementi
per operare una corretta valutazione del prodotto (Autorità garante
per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995 Assozucchero/Soc. Plada
Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
-
Secondariamente, si è ritenuto che anche i messaggi pubblicitari
pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti
alla giurisdizione del garante; un messaggio, senza marchi o
riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla
sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha
natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza,
21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it.,
1996, III, 412).
- In
certi casi lo stampato destinato a una limitata cerchia di persone
non potrebbe considerarsi periodico: è stata negata tale natura
anche a "un bollettino informativo" riservato ai membri di
un'associazione, ad un "foglio aziendale" per i dipendenti e a un
giornale scolastico divulgato all'interno di una scuola (Pret. Roma
21/4/56 e 12/3/53; Trib Milano 15/4/66).
- Nella
nozione di stampa rientrano anche i leaflets, fogli pubblicitari e
volantini che devono considerarsi stampati a carattere non periodico
(Cass. 23 maggio 1962).
- Il
direttore responsabile risponde personalmente sul piano penale dei
reati commessi per mezzo della pubblicazione e in solido con il
proprietario e con l'editore sul piano civile per ciò che concerne i
danni provocati e tale responsabilità si estende anche agli illeciti
posti in essere da terzi attraverso inserzioni a pagamento (Trib.
Roma 18 febbraio 1986).