CONCORRENZA SLEALE PER
USO DI SEGNI DISTINTIVI
- La
radio privata che usi una denominazione già usata da altra
emittente, o utilizzi nella pubblicità un emblema simile a quello
della concorrente e trasmetta programmi in precedenza registrati
dalla stessa, compie atto di concorrenza sleale e parassitaria (P.
Forlì, 15-02-1980/ Soc. Radio Studio 105 - Soc. Maer/ Giur. dir.
ind., 1980, 243).
-
L’impresa immobiliare che nella pubblicità qualifica il bene usando
solo il nome della località ove esso si trova, non commette atto di
concorrenza sleale nei confronti di chi usi tale nome come
denominazione sociale, poiché‚ il titolare del bene deve poter
fornire i riferimenti topografici necessari ad identificarlo con i
terzi (T. Torino, 13-11-1981/ Soc. Marina Seada - Soc. Solarium/
Giur. dir. ind., 1981, 619).