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CONCORRENZA SLEALE PER USO DI SEGNI DISTINTIVI

- La radio privata che usi una denominazione già usata da altra emittente, o utilizzi nella pubblicità un emblema simile a quello della concorrente e trasmetta programmi in precedenza registrati dalla stessa, compie atto di concorrenza sleale e parassitaria (P. Forlì, 15-02-1980/ Soc. Radio Studio 105 - Soc. Maer/ Giur. dir. ind., 1980, 243).
 

- L’impresa immobiliare che nella pubblicità qualifica il bene usando solo il nome della località ove esso si trova, non commette atto di concorrenza sleale nei confronti di chi usi tale nome come denominazione sociale, poiché‚ il titolare del bene deve poter fornire i riferimenti topografici necessari ad identificarlo con i terzi (T. Torino, 13-11-1981/ Soc. Marina Seada - Soc. Solarium/ Giur. dir. ind., 1981, 619).
 



 








 

 

   
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