LE AFFISSIONI
Ai sensi dell'art.
28, 4 § comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, il comune può
autorizzare all'affissione diretta, in spazi loro riservati, di
manifesti, avvisi o fotografie, sia i soggetti cui immediatamente si
riferisce il contenuto del messaggio pubblicitario, sia gli
intermediari (C. Stato, sez. IV, 11-01-1993, 28/1993/ Soc. Jolly
pubblicità - Reg. Veneto/Cons. Stato, 1993, I, 13/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 28).
E’ illecita
l'affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione
amministrativa, anche nel caso in cui il comune abbia riscosso
l'imposta su tale pubblicità, poiché la riscossione del tributo
non può considerarsi autorizzazione implicita (Cass., sez. I,
07-08-1996, 7241/1996 Lupattelli Ä Com. Messina Mass., 1996).
In tema di
responsabilità amministrativa sussiste colpa grave degli
amministratori per non aver applicato l'indennità di mora per
ritardato versamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni (art. 45 d.p.r. n. 639/1972) (C.
conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce
Responsabilità contabile, n. 252).
Le controversie in
tema di divieto di cui all'articolo 23 decreto legislativo numero
285 del 1992 che ha vietato di posizionare cartelli ed altri mezzi
pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e
alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dalla
legge 24 novembre 1981 numero 689 (CASS., sez. un., 19-11-1998,
11721/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Strade, n. 34).
Dato che ai sensi
dell'articolo 44 decreto del presidente della repubblica del 26
ottobre 1972 numero 639 il concessionario del servizio
d'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e pubbliche affissioni può esser confermato; la posizione del
concessionario rileva solo nella rinnovazione della concessione a
trattativa privata e non anche quando non presenti l'istanza di
conferma o questa sia respinta dal comune. In questi casi non c'è
ragione per distinguere tale posizione rispetto alle altre imprese
partecipanti alla gara con licitazione privata per il nuovo
affidamento del servizio, per l'invito delle quali la p.a. gode di
un esteso margine di apprezzamento discrezionale (C. Stato, sez. V,
28-01-1998, 101/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n.
111).