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LE AFFISSIONI

Ai sensi dell'art. 28, 4 § comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, il comune può autorizzare all'affissione diretta, in spazi loro riservati, di manifesti, avvisi o fotografie, sia i soggetti cui immediatamente si riferisce il contenuto del messaggio pubblicitario, sia gli intermediari (C. Stato, sez. IV, 11-01-1993, 28/1993/ Soc. Jolly pubblicità - Reg. Veneto/Cons. Stato, 1993, I, 13/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28).

E’ illecita l'affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione amministrativa, anche nel caso in cui il comune abbia riscosso l'imposta su tale pubblicità, poiché la riscossione del tributo non può considerarsi autorizzazione implicita (Cass., sez. I, 07-08-1996, 7241/1996 Lupattelli Ä Com. Messina Mass., 1996).

In tema di responsabilità amministrativa sussiste colpa grave degli amministratori per non aver applicato l'indennità di mora per ritardato versamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 45 d.p.r. n. 639/1972) (C. conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità contabile, n. 252).

Le controversie in tema di divieto di cui all'articolo 23 decreto legislativo numero 285 del 1992 che ha vietato di posizionare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dalla legge 24 novembre 1981 numero 689 (CASS., sez. un., 19-11-1998, 11721/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Strade, n. 34).

Dato che ai sensi dell'articolo 44 decreto del presidente della repubblica del 26 ottobre 1972 numero 639 il concessionario del servizio d'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni può esser confermato; la posizione del concessionario rileva solo nella rinnovazione della concessione a trattativa privata e non anche quando non presenti l'istanza di conferma o questa sia respinta dal comune. In questi casi non c'è ragione per distinguere tale posizione rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara con licitazione privata per il nuovo affidamento del servizio, per l'invito delle quali la p.a. gode di un esteso margine di apprezzamento discrezionale (C. Stato, sez. V, 28-01-1998, 101/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 111).

   
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