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MESSAGGIO IPERBOLICO

- L’espressione “lo strumento indispensabile per tutti coloro che devono verificare impianti elettrici e rilasciare il certificato di conformità come previsto dalla l. 46/90”, non è ingannevole, perché ha una valenza iperbolica e non pregiudica il comportamento economico dei destinatari del messaggio (Autorità garante per la concorrenza, 30-03-1995, 2909/1995 HT Italia Giur. dir. ind., 1995, 1300).
 

- Viola le norme del codice di autodisciplina il messaggio di una bevanda dimagrante che utilizzi frasi idonee a trarre in inganno il consumatore sugli effetti della bevanda pubblicizzata, quando le promesse risultino del tutto infondate e si rivolgano ad un pubblico in stato di soggezione psicologica tale da non permettergli di riconoscere nel messaggio un carattere palesemente iperbolico (Foro it., Rep. 1983, GCAP - Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 21-09-1982 Riv. dir. ind., 1982, II, 390).
 

- Il messaggio di un prodotto dimagrante che promette risultati radicali ed immutabili inverosimili, viola gli art. 2 e 24 del codice di autodisciplina e non può ritenersi palesemente iperbolico considerato il particolare pubblico a cui si rivolge il “media” utilizzato (Foro it., Rep. 1983, Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 10-11-1982 Rass. dir. farmaceutico, 1983).
 

- La pubblicità iperbolica si caratterizza per affermazioni generiche sulla superiorità di un prodotto rispetto ad altri attraverso espressioni come “il più”, “il vero”, “l'unico”, “il solo” ecc., e non configura illecito, avendo un mero valore di esagerazione (TRIB. Trieste, 29-12-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 334).
 

 

   
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