MESSAGGIO IPERBOLICO
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L’espressione “lo strumento indispensabile per tutti coloro che
devono verificare impianti elettrici e rilasciare il certificato di
conformità come previsto dalla l. 46/90”, non è ingannevole, perché
ha una valenza iperbolica e non pregiudica il comportamento
economico dei destinatari del messaggio (Autorità garante per la
concorrenza, 30-03-1995, 2909/1995 HT Italia Giur. dir. ind., 1995,
1300).
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Viola le norme del codice di autodisciplina il messaggio di una
bevanda dimagrante che utilizzi frasi idonee a trarre in inganno il
consumatore sugli effetti della bevanda pubblicizzata, quando le
promesse risultino del tutto infondate e si rivolgano ad un pubblico
in stato di soggezione psicologica tale da non permettergli di
riconoscere nel messaggio un carattere palesemente iperbolico (Foro
it., Rep. 1983, GCAP - Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
21-09-1982 Riv. dir. ind., 1982, II, 390).
- Il
messaggio di un prodotto dimagrante che promette risultati radicali
ed immutabili inverosimili, viola gli art. 2 e 24 del codice di
autodisciplina e non può ritenersi palesemente iperbolico
considerato il particolare pubblico a cui si rivolge il “media”
utilizzato (Foro it., Rep. 1983, Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 10-11-1982 Rass. dir. farmaceutico, 1983).
- La
pubblicità iperbolica si caratterizza per affermazioni generiche
sulla superiorità di un prodotto rispetto ad altri attraverso
espressioni come “il più”, “il vero”, “l'unico”, “il solo” ecc., e
non configura illecito, avendo un mero valore di esagerazione (TRIB.
Trieste, 29-12-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza
(disciplina), n. 334).