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LE ANTICHITA'E LE BELLEZZE ARTISTICHE

L'affissione, contro il divieto del soprintendente, di manifesti, cartelli, iscrizioni o altri mezzi di pubblicità che danneggiano gli immobili indicati negli art. 1, 2 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è stata depenalizzata dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass., 19-09-1989/ Labricciosa/ Riv. pen., 1990, 663 (m)/ l. 24-11-1981 689/1981, 32/ l. 01-06-1939 1089/1939, 22/ l. 01-06-1939 1089/1939, 60/ l. 01-06-1939 1089/1939, 1/ l. 01-06-1939 1089/1939, 2/l. 01-06-1939 1089/1939, 3).

Le controversie relative al divieto sancito dall'articolo 23 decreto legislativo numero 285 del 1992 che ha vietato di posizionare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (CASS - Cass., sez. un., 19-11-1998, 11721/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Strade, n. 34).

   
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