LE ANTICHITA'E
LE BELLEZZE ARTISTICHE
L'affissione, contro
il divieto del soprintendente, di manifesti, cartelli, iscrizioni o
altri mezzi di pubblicità che danneggiano gli immobili indicati
negli art. 1, 2 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è stata
depenalizzata dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass.,
19-09-1989/ Labricciosa/ Riv. pen., 1990, 663 (m)/ l. 24-11-1981
689/1981, 32/ l. 01-06-1939 1089/1939, 22/ l. 01-06-1939 1089/1939,
60/ l. 01-06-1939 1089/1939, 1/ l. 01-06-1939 1089/1939, 2/l.
01-06-1939 1089/1939, 3).
Le controversie
relative al divieto sancito dall'articolo 23 decreto legislativo
numero 285 del 1992 che ha vietato di posizionare cartelli ed altri
mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e
alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli
art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (CASS - Cass., sez. un.,
19-11-1998, 11721/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Strade, n. 34).