CONCESSIONARIE
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L'art. 6, d.p.r. n. 639/1972 delimita l'ambito dell'imposta di
pubblicità ricavandolo in maniera residuale rispetto a quanto
rientra nei diritti sulle pubbliche affissioni; il comune non può
concedere ulteriormente il servizio a terzi diversi dalla
concessionaria perché altrimenti comprimerebbe arbitrariamente le
ragioni della concessionaria (T.a.r. Veneto, 16-06-1987, 1561/1987/
Soc. gestione impianti Guenzi - Com. Padova/ Corriere giur., 1987,
1269/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28/
d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 38).
- Ai
sensi dell'art. 38, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, il
concessionario cui è affidato il servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, è tenuto a mettere a disposizione del comune le somme
incassate ed a conservarle prima di versarle nella tesoreria
comunale, alle stabilite scadenze ed al netto dell'aggio concordato,
poiché altrimenti commette il reato di peculato (Cass., 28-01-1989/
Pantano/ Giur. it., 1989, II, 387/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 38).
- La
prosecuzione di fatto della gestione del servizio di riscossione
dell'imposta sulla pubblicità non determina automaticamente un danno
patrimoniale, reale e definitivo per il comune (C. conti, sez. I,
02-05-1989, 106/1989/ Carucci/ Finanza loc., 1990, 220).
- Nei
comuni in cui è in concessione il servizio di riscossione dei
tributi sulla pubblicità, il concessionario si sostituisce al comune
in tutti i rapporti con il contribuente e in tutte le fasi del
procedimento, ma la titolarità della potestà impositiva rimane al
comune (T. Trani, 08-06-1989/ Soc. A. - Com. T./ Fisco, 1990, 947).
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Eventuali ragioni ostative al rinnovo della concessione per la
pubblicità devono essere rimesse al parere della commissione
affissioni e pubblicità quando si tratti di salvaguardare i valori
estetici del centro storico, e non vi siano piani regolatori
vincolanti per la limitazione delle autorizzazioni o concessioni (T.a.r.
Lazio, sez. II, 14-11-1989, 1620/1989/ Soc. Aima - Com. Roma/ Trib.
amm. reg., 1989, I, 4231).
- Il
concessionario del servizio per l'accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni può
impugnare il provvedimento di conferma della concessione (C. Stato,
sez. V, 21-03-1991, 315/1991/ Soc. Gestor - Soc. Igap/ Cons. Stato,
1991, I, 464 (m)/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 44).
- Le
somme dovute dal concessionario del servizio di accertamento e
riscossione delle imposte sulla pubblicità per indennità di mora e
per gli interessi legali derivanti da tardivi versamenti di somme
riscosse costituiscono prestazioni in relazione di sinallagma con
quelle assunte dal comune con la concessione del servizio e la
stipulazione del relativo capitolato d'ordini (Cass. , sez. VI,
22-10-1991/ D'Angelo/ Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 4, 22 / c.p.,
314/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 45).
- Se il
consiglio comunale ha stabilito di affidare la riscossione
dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
mediante concessione, la giunta è competente ad emanare tutti gli
atti che diano attuazione alla scelta fondamentale effettuata dal
consiglio (T.a.r. Piemonte, sez. II, 28-10-1994, 534/1994 Soc. Cisap
- Com. Borgomanero Finanza loc., 1996, 540).