NORMATIVA DELLA
COMUNITA' EUROPEA
- In
tema di pubblicità, l'articolo 6, n. 2, direttiva del consiglio Ce
n. 76/768, vieta agli Stati membri di prescrivere l'indicazione dei
dati qualitativi e quantitativi delle sostanze nella pubblicità o
nelle denominazioni dei cosmetici (Corte giustizia Comunità europee,
23-11-1989, 150/88/1989/ Eau Cologne & Parfumerie Fabrik
Glockengasse n. 4711 K G Ä Ditta Provide/ Foro it., 1990, IV, 298/
Rass. dir. farmaceutico, 1990, 671/ l. 14-10-1957 1203/1957, 177/ l.
11-10-1986 713/1986, 8).
- Gli
art. 30 e 36 del trattato Cee consentono che venga applicata ad una
iniziativa pubblicitaria praticata in uno stato membro la normativa
nazionale di un altro stato membro, che vieti l'indicazione nella
pubblicità commerciale relativa ad un'offerta d'acquisto, della la
durata dell'offerta e del vecchio prezzo (Corte giustizia Comunità
europee, 07-03-1990, 362/88/1990/ Soc. B-Inno-B M - Confédération du
commerce Lussembourgeois/ Foro it., 1992, IV, 105/ l. 14-10-1957
1203/1957, 30/ l. 14-10-1957 1203/1957, 36/ l. 14-10-1957 1203/1957,
177).
- Le
limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità
nelle trasmissioni radiotelevisive vadano applicate anche alla
sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen.,
04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
- La
possibilità di elevare al 20 % il limite massimo di affollamento
pubblicitario giornaliero, prevista dall'art. 18 della direttiva 3
ottobre 1989 n. 89/552/Cee, può riguardare anche le “telepromozioni”,
che hanno durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte
giustizia Comunità europee, 12-12-1996, 320/1996, 328, 329, 337,
338/94 Soc. Rti - Ente poste it. Foro it., 1997, IV, 214, n. SIMONE).
- E’
infrazione a norma dell'art. 9, par. 2, sub e, della direttiva n.
77/388 del consiglio 17 maggio 1977 escludere dalla nozione di
“prestazioni pubblicitarie”: la vendita ai propri clienti,
effettuata da un'impresa di pubblicità, di beni destinati ai
consumatori; i servizi, effettuati da un'impresa di pubblicità,
durante manifestazioni diverse da incontri ricreativi, ecc.; la
fabbricazione di supporti pubblicitari che comportino la
trasmissione di un messaggio pubblicitari (Corte giustizia Comunità
europee, 17-11-1993, 68/92/1993/ Corriere trib., 1993, 3273/
direttiva CEE del consiglio 17-05-1977 388/1977, 9).
- Le
direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono
nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il
commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte
costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691
direttiva CEE del consiglio 14-06-1989 396/1989).
- Anche
gli atti di un governo di uno stato membro privi di effetto cogente
possono essere idonei a incidere sulla condotta di commercianti e
consumatori nel territorio di questo stato. Nel caso specifico, che
riguardava la campagna pubblicitaria "Buy Irish" intrapresa dal
governo irlandese con la quale si incitava all'acquisto dei soli
prodotti nazionali, la corte giudicò la pubblicità in contrasto con
l'art. 30 del Trattato (Pronuncia del 24 novembre 1982 della Corte
di Giustizia CEE).
- Va
ricordata anche una pronuncia più recente in cui si è trattato il
caso in cui la pubblicità eseguita in uno stato membro ha assunto
rilevanza relativamente alle disposizioni del Trattato CEE in
materia di libera circolazione delle merci ed in particolare del
divieto di misure che attuino restrizioni all'importazione o aventi
effetto equivalente (Pronuncia 10 novembre 1994 della Corte di
Giustizia).