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NORMATIVA DELLA COMUNITA' EUROPEA

- In tema di pubblicità, l'articolo 6, n. 2, direttiva del consiglio Ce n. 76/768, vieta agli Stati membri di prescrivere l'indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze nella pubblicità o nelle denominazioni dei cosmetici (Corte giustizia Comunità europee, 23-11-1989, 150/88/1989/ Eau Cologne & Parfumerie Fabrik Glockengasse n. 4711 K G Ä Ditta Provide/ Foro it., 1990, IV, 298/ Rass. dir. farmaceutico, 1990, 671/ l. 14-10-1957 1203/1957, 177/ l. 11-10-1986 713/1986, 8).
 

- Gli art. 30 e 36 del trattato Cee consentono che venga applicata ad una iniziativa pubblicitaria praticata in uno stato membro la normativa nazionale di un altro stato membro, che vieti l'indicazione nella pubblicità commerciale relativa ad un'offerta d'acquisto, della la durata dell'offerta e del vecchio prezzo (Corte giustizia Comunità europee, 07-03-1990, 362/88/1990/ Soc. B-Inno-B M - Confédération du commerce Lussembourgeois/ Foro it., 1992, IV, 105/ l. 14-10-1957 1203/1957, 30/ l. 14-10-1957 1203/1957, 36/ l. 14-10-1957 1203/1957, 177).
 

- Le limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità nelle trasmissioni radiotelevisive vadano applicate anche alla sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen., 04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
 

- La possibilità di elevare al 20 % il limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero, prevista dall'art. 18 della direttiva 3 ottobre 1989 n. 89/552/Cee, può riguardare anche le “telepromozioni”, che hanno durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte giustizia Comunità europee, 12-12-1996, 320/1996, 328, 329, 337, 338/94 Soc. Rti - Ente poste it. Foro it., 1997, IV, 214, n. SIMONE).
 

- E’ infrazione a norma dell'art. 9, par. 2, sub e, della direttiva n. 77/388 del consiglio 17 maggio 1977 escludere dalla nozione di “prestazioni pubblicitarie”: la vendita ai propri clienti, effettuata da un'impresa di pubblicità, di beni destinati ai consumatori; i servizi, effettuati da un'impresa di pubblicità, durante manifestazioni diverse da incontri ricreativi, ecc.; la fabbricazione di supporti pubblicitari che comportino la trasmissione di un messaggio pubblicitari (Corte giustizia Comunità europee, 17-11-1993, 68/92/1993/ Corriere trib., 1993, 3273/ direttiva CEE del consiglio 17-05-1977 388/1977, 9).
 

- Le direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691 direttiva CEE del consiglio 14-06-1989 396/1989).
 

- Anche gli atti di un governo di uno stato membro privi di effetto cogente possono essere idonei a incidere sulla condotta di commercianti e consumatori nel territorio di questo stato. Nel caso specifico, che riguardava la campagna pubblicitaria "Buy Irish" intrapresa dal governo irlandese con la quale si incitava all'acquisto dei soli prodotti nazionali, la corte giudicò la pubblicità in contrasto con l'art. 30 del Trattato (Pronuncia del 24 novembre 1982 della Corte di Giustizia CEE).
 

- Va ricordata anche una pronuncia più recente in cui si è trattato il caso in cui la pubblicità eseguita in uno stato membro ha assunto rilevanza relativamente alle disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ed in particolare del divieto di misure che attuino restrizioni all'importazione o aventi effetto equivalente (Pronuncia 10 novembre 1994 della Corte di Giustizia).


 

   
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