ATTIVITA' DEL
GIORNALISTA E LA PUBBLICITA'
- La pubblicità è per sua stessa natura incompatibile con la firma di un giornalista e con la struttura di un articolo informativo (Autorità garante per la concorrenza, 19-01-1995, 2712/1995 in Foro it., Rep. 1995).
- Una giornalista che si presenta al pubblico fingendo di pubblicizzare un prodotto nell'esercizio della sua professione di giornalista, compie pubblicità ingannevole, perché trasforma la pubblicità del prodotto in notizia di telegiornale (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 27-02-1996, 46/1996 Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. - Soc. Procter & Gamble Italia Dir. ind., 1996, 1039, n. GUGGINO).
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Non è immediatamente riconoscibile come messaggio pubblicitario quello che sia strutturato in maniera analoga ad un pezzo giornalistico, sia firmato da un giornalista ed inserito nel sommario della rivista, sia dotato di titolo, sottotitolo e sia suddiviso in colonne come gli ordinari articoli della rivista, sia dotato di fotografia delle quali viene precisato l'autore, non sia accompagnato da indicazioni del tipo “informazione pubblicitaria” od altra analoga, non sia dotato di elementi grafici di evidente percezione idonei ad evidenziare immediatamente che si tratta di pubblicità (Autorità garante per la concorrenza, 19-01-1995, 2712/1995 in Foro it., Rep. 1995).
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Una diffusione della pubblicità redazionale non è di per sé sufficiente ad escluderne l'illiceità secondo l'art. 2 l. 69/1963 sulla professione di giornalista (App. Milano, 18-12-1992 in Foro it., Rep. 1994, voce Giornalista).
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Costituisce pubblicità redazionale un articolo del settimanale, pur firmato dal giornalista professionista, che sia relativo all'attività di un'impresa, che la definisca in apertura come “azienda leader nel mercato del mobile di plastica”, in termini così elogiativi che risulta impossibile negarne lo scopo unicamente pubblicitario (App. Milano, 18-12-1992 in Foro it., Rep. 1994).
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Il giornalista pubblicista che, pur al di fuori di investiture formali, abbia la responsabilità ed il potere di impostare un settimanale e di determinarne i contenuti, sotto il controllo della direzione formale cui sono riservate soltanto le decisioni di maggior rilievo o le situazioni eccezionali, risponde della violazione del divieto di pubblicità redazionale contenuto nella norma deontologica dell'art. 2 l. 69/1963, che impegna i giornalisti “a promuovere la fiducia fra stampa e lettori”, e nella delibera 20 novembre 1986 del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti sulla pubblicità redazionale (A. Milano, 18-12-1992 in Foro it., Rep. 1994).