PREZZI
- E’
ingannevole da parte del produttore pubblicizzare riduzioni di
prezzo, quando il dettagliante disponga di margini di manovra che
consentano di neutralizzare in tutto o in parte gli sconti del
produttore, rendendo così inesistenti gli sconti stessi (Giurì
30/84, in rass.).
-
Secondariamente, si è ritenuto che le riduzioni di prezzo possono
essere lecitamente pubblicizzate dal produttore solo quando questi
disponga di strumenti contrattuali che ne garantiscano l'effettiva
applicazione da parte del rivenditore (Giurì 76/84 43/85, in rass.).
-
L'obbligo di pubblicità dei prezzi si applica a tutti i beni di
larga diffusione commerciale nella vendita al minuto, non rilevando
il concetto di cosa consumabile (Cass., sez. I, 19-09-1996,
8357/1996 Upica Bologna - Paventi Foro it., 1996, I, 3345).
- I
commercianti di preziosi non possono indicare i prezzi in cataloghi
o listini, mentre sottostanno all'obbligo di pubblicità valevole per
tutti i beni di larga diffusione commerciale nella vendita al minuto
(Cass., sez. I, 29-10-1996, 9444/1996 Upica Alessandria - Calosso
Foro it., 1997, I, 514).
- Non
costituisce pubblicità ingannevole, il messaggio costituito da un
dépliant contenente un'offerta promozionale su alcuni prodotti:
raffrontando i prezzi pubblicizzati nel dépliant e quelli realmente
praticati al pubblico durante il periodo della promozione, essi sono
risultati coincidenti e l'unicità della mancata corrispondenza tra i
prezzi di un prodotto è attribuibile esclusivamente ad un errore
umano (Autorità garante per la concorrenza, 20-02-1997, 4694/1997 in
Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 190).