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PREZZI

- E’ ingannevole da parte del produttore pubblicizzare riduzioni di prezzo, quando il dettagliante disponga di margini di manovra che consentano di neutralizzare in tutto o in parte gli sconti del produttore, rendendo così inesistenti gli sconti stessi (Giurì 30/84, in rass.).
 

- Secondariamente, si è ritenuto che le riduzioni di prezzo possono essere lecitamente pubblicizzate dal produttore solo quando questi disponga di strumenti contrattuali che ne garantiscano l'effettiva applicazione da parte del rivenditore (Giurì 76/84 43/85, in rass.).
 

- L'obbligo di pubblicità dei prezzi si applica a tutti i beni di larga diffusione commerciale nella vendita al minuto, non rilevando il concetto di cosa consumabile (Cass., sez. I, 19-09-1996, 8357/1996 Upica Bologna - Paventi Foro it., 1996, I, 3345).
 

- I commercianti di preziosi non possono indicare i prezzi in cataloghi o listini, mentre sottostanno all'obbligo di pubblicità valevole per tutti i beni di larga diffusione commerciale nella vendita al minuto (Cass., sez. I, 29-10-1996, 9444/1996 Upica Alessandria - Calosso Foro it., 1997, I, 514).
 

- Non costituisce pubblicità ingannevole, il messaggio costituito da un dépliant contenente un'offerta promozionale su alcuni prodotti: raffrontando i prezzi pubblicizzati nel dépliant e quelli realmente praticati al pubblico durante il periodo della promozione, essi sono risultati coincidenti e l'unicità della mancata corrispondenza tra i prezzi di un prodotto è attribuibile esclusivamente ad un errore umano (Autorità garante per la concorrenza, 20-02-1997, 4694/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 190).

 

   
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