CONCORRENZA SLEALE
NELL'USO DEL MARCHIO
- La
produzione e la vendita di un vino con un marchio altrui comporta
sia l'azione reale di tutela del marchio, sia l'azione personale di
concorrenza sleale, quando il contraffattore pubblicizzi il vino
come “l'unico originale”; tale comportamento, infatti, crea
confusione tra i prodotti, sviando la clientela (T. Firenze,
09-04-1993 Soc. Savis - Soc. Produttori associati Giur. dir. ind.,
1994, 317).
- La
pubblicazione di un'inserzione in cui vengano associati
abusivamente, senza preventivo controllo da parte del pubblicitario,
determinati marchi ad un nome commerciale, è atto di concorrenza
sleale di cui rispondono in solido l'imprenditore concorrente, la
casa editrice e la concessionaria di pubblicità sui giornali (T.
Napoli, 15-06-1994 Soc. Joint electronic - Cicino Resp. civ., 1995,
804, n. DASSI).
- La
compatibilità della disciplina di cui all'articolo 2598 c.c. con la
fattispecie normativa di cui all'articolo 1 bis legge marchi
comporta che al ricambista è riconosciuta la facoltà di uso del
marchio altrui unitamente al proprio, al fine di indicare la
destinazione del bene che offre, esclusivamente nei limiti in cui le
modalità concrete di esercizio di questo suo diritto non provochino
nel mercato confusione circa la provenienza del ricambio stesso,
senza che le modalità d'uso del marchio altrui possano far ritenere
che al titolare del marchio originale possa risalire anche la
fabbricazione del ricambio non originale (Cass., sez. I, 28-10-1998,
10739/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 45).