IL REDDITO
- Le spese di pubblicità previste, negli art. 61 2§ comma, 65, 68 e
71 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, vanno ricomprese tra i costi e
gli oneri detraibili dall'imponibile irpeg, se siano state sostenute
nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività ed
operazioni creanti ricavi e proventi catalogabili come reddito
d'impresa (Commiss. trib. centrale, 15-01-1991, 249/1991/ Comm.
trib. centr., 1991, I, 50/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 61/ d.p.r.
29-09-1973 597/1973, 65/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 68/ d.p.r.
29-09-1973 597/1973, 71).
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Quando i costi di rappresentanza e di pubblicità appaiono contenuti
rispetto all'ammontare complessivo dei costi d'esercizio, possono
ritenersi ammissibili e ammortizzabili in diversi esercizi, poiché
le aziende dedicano una non irrilevante percentuale annua di spese
per rappresentanza e per pubblicità, anche se d'impossibile
documentazione (Commiss. trib. centrale, 06-03-1991, 1727/1991/
Corriere trib., 1991, 2182/ d.p.r. 29-01-1958 645/1958, 119).