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IL REDDITO


- Le spese di pubblicità previste, negli art. 61 2§ comma, 65, 68 e 71 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, vanno ricomprese tra i costi e gli oneri detraibili dall'imponibile irpeg, se siano state sostenute nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività ed operazioni creanti ricavi e proventi catalogabili come reddito d'impresa (Commiss. trib. centrale, 15-01-1991, 249/1991/ Comm. trib. centr., 1991, I, 50/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 61/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 65/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 68/ d.p.r. 29-09-1973 597/1973, 71).
 

- Quando i costi di rappresentanza e di pubblicità appaiono contenuti rispetto all'ammontare complessivo dei costi d'esercizio, possono ritenersi ammissibili e ammortizzabili in diversi esercizi, poiché le aziende dedicano una non irrilevante percentuale annua di spese per rappresentanza e per pubblicità, anche se d'impossibile documentazione (Commiss. trib. centrale, 06-03-1991, 1727/1991/ Corriere trib., 1991, 2182/ d.p.r. 29-01-1958 645/1958, 119).
 

   
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