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PRIVACY E CONTRATTI DI UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

- Dopo l'entrata in vigore della l. n. 675 del 1996, integrativa della disciplina dettata dalla legge generale sul procedimento in tema di rapporti tra accesso e riservatezza, non è suscettibile di accoglimento la richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti da una p. a., il diritto alla difesa prevalendo infatti su quello alla riservatezza solo ove una disposizione di legge espressamente consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta. (C. Stato, sez. VI, 26-01-1999, 59/1999 Inail - Soc. it. additivi carburanti in Foro it., 1999, III, 109).
 

- La l. 31 dicembre 1996 n. 675, nella parte in cui fa salve, in forza dell'art. 43, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, non incide sulla vigente disciplina in tema di rapporti tra pubblicità degli atti amministrativi e diritto alla riservatezza. (C. Stato, sez. VI, 26-01-1999, 59/1999 Inail - Soc. it. additivi carburanti Foro it., 1999, III, 109). Va ricordato ancora che Nella misura in cui fa salve, in forza dell'art. 43, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, la l. 31 dicembre 1996 n. 675 non incide sulla vigente disciplina in tema di rapporti tra pubblicità degli atti amministrativi e diritto alla riservatezza. (C. Stato, sez. IV, 27-08-1998, 1137/1998 Soc. Salini costruttori - Sez. speciale assicuraz. credito esportazione in Foro it., 1998, III, 609, n. CARINGELLA).
 

- Le limitazioni del diritto alla comunicazione di dati personali non si possono applicare alle comunicazioni attuative, in materia di accesso, del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto la trasparenza nell’attività amministrativa rappresenta un valore di portata collettiva opponibile alla tutela individuale della riservatezza personale. (T.a.r. Lombardia, 03-03-1998, 459/1998 Sindacato base - Prov. Milano in Foro it., 1998, III, 609, n. CARINGELLA).
 

- La l. 31 dicembre 1996 n. 675, sulla tutela dei dati personali, non ha abrogato la vigente disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi; ne deriva l'ultravigenza della normativa del 1990 sia in punto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia in tema di rapporto tra tutela della riservatezza e principio di trasparenza dell'azione amministrativa. (T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, 05-12-1997, 681/1997 in Soc. it. additivi per carburanti Ä Inail in Foro it., 1998, III, 84).
 

- Sussiste il diritto di un soggetto che partecipa ad una procedura concorsuale di prendere visione degli atti del procedimento in questione: e tale diritto non può essere posticipato a un momento in cui (fine del concorso) il soggetto stesso non ha più interesse essendo la sua posizione giuridica definitivamente compromessa; n‚ l'esercizio di tale diritto può essere impedito dalla l. 31 dicembre 1996 n. 675, la quale attiene, come ben statuisce l'art. 1, al trattamento dei dati personali in modo che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. (T.a.r. Sicilia, sez. Catania, 29-11-1997, 2408/1997 Annina - Asl 6 in Giust. amm. sic., 1998, 266).
 

- La procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (quali: transazione, confessione, rinuncia), lo abilita però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostare la lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal mandato alle liti la riduzione dell'originaria domanda (quale lo spostamento della richiesta di decorrenza della pensione d’invalidità), atteso che essa non costituisce atto di disposizione del diritto in contesa, ma incide soltanto sulle sue modalità di esercizio (CASS. - Cass., 14-03-1986, 1743/1986).
 

- L’incarico di sostituzione nell'espletamento del mandato alle liti è ammissibile avendo cura di seguire le formalità previste dall'art. 9, 1 § comma r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (contenente l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Secondo l'articolo 9 cit., con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto) (CASS. - Cass., 24-07-1987, 6446/1987).
 

 

   
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