PRIVACY E CONTRATTI DI
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
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Dopo l'entrata in vigore della l. n. 675 del 1996, integrativa della
disciplina dettata dalla legge generale sul procedimento in tema di
rapporti tra accesso e riservatezza, non è suscettibile di
accoglimento la richiesta di accesso a documenti contenenti dati
personali sensibili relativi a terzi posseduti da una p. a., il
diritto alla difesa prevalendo infatti su quello alla riservatezza
solo ove una disposizione di legge espressamente consenta al
soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della
richiesta. (C. Stato, sez. VI, 26-01-1999, 59/1999 Inail - Soc. it.
additivi carburanti in Foro it., 1999, III, 109).
- La
l. 31 dicembre 1996 n. 675, nella parte in cui fa salve, in forza
dell'art. 43, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi, non incide sulla vigente disciplina in tema di
rapporti tra pubblicità degli atti amministrativi e diritto alla
riservatezza. (C. Stato, sez. VI, 26-01-1999, 59/1999 Inail - Soc.
it. additivi carburanti Foro it., 1999, III, 109). Va ricordato
ancora che Nella misura in cui fa salve, in forza dell'art. 43, le
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, la
l. 31 dicembre 1996 n. 675 non incide sulla vigente disciplina in
tema di rapporti tra pubblicità degli atti amministrativi e diritto
alla riservatezza. (C. Stato, sez. IV, 27-08-1998, 1137/1998 Soc.
Salini costruttori - Sez. speciale assicuraz. credito esportazione
in Foro it., 1998, III, 609, n. CARINGELLA).
- Le
limitazioni del diritto alla comunicazione di dati personali non si
possono applicare alle comunicazioni attuative, in materia di
accesso, del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto la
trasparenza nell’attività amministrativa rappresenta un valore di
portata collettiva opponibile alla tutela individuale della
riservatezza personale. (T.a.r. Lombardia, 03-03-1998, 459/1998
Sindacato base - Prov. Milano in Foro it., 1998, III, 609, n.
CARINGELLA).
- La
l. 31 dicembre 1996 n. 675, sulla tutela dei dati personali, non ha
abrogato la vigente disciplina in tema di accesso ai documenti
amministrativi; ne deriva l'ultravigenza della normativa del 1990
sia in punto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia in
tema di rapporto tra tutela della riservatezza e principio di
trasparenza dell'azione amministrativa. (T.a.r. Abruzzo, sez.
Pescara, 05-12-1997, 681/1997 in Soc. it. additivi per carburanti Ä
Inail in Foro it., 1998, III, 84).
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Sussiste il diritto di un soggetto che partecipa ad una procedura
concorsuale di prendere visione degli atti del procedimento in
questione: e tale diritto non può essere posticipato a un momento in
cui (fine del concorso) il soggetto stesso non ha più interesse
essendo la sua posizione giuridica definitivamente compromessa; n‚
l'esercizio di tale diritto può essere impedito dalla l. 31 dicembre
1996 n. 675, la quale attiene, come ben statuisce l'art. 1, al
trattamento dei dati personali in modo che lo stesso si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale. (T.a.r. Sicilia, sez.
Catania, 29-11-1997, 2408/1997 Annina - Asl 6 in Giust. amm. sic.,
1998, 266).
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procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di
compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa
(quali: transazione, confessione, rinuncia), lo abilita però, per la
discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostare la lite, a
scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta
processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del
proprio rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal
mandato alle liti la riduzione dell'originaria domanda (quale lo
spostamento della richiesta di decorrenza della pensione
d’invalidità), atteso che essa non costituisce atto di disposizione
del diritto in contesa, ma incide soltanto sulle sue modalità di
esercizio (CASS. - Cass., 14-03-1986, 1743/1986).
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L’incarico di sostituzione nell'espletamento del mandato alle liti è
ammissibile avendo cura di seguire le formalità previste dall'art.
9, 1 § comma r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (contenente
l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Secondo
l'articolo 9 cit., con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o
della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio
dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità,
procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre,
fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto) (CASS.
- Cass., 24-07-1987, 6446/1987).