ERRORE
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Un
messaggio televisivo che sia così suggestivo da suscitare esagerate
aspettative e sia quindi idoneo a indurre in errore i consumatori, è
in contrasto con l'art. 2 del cap (Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 12-05-1983, 10/83/1983/ Comitato accertam. applicaz.
codice autodisciplina pubbl. - Soc. Grappeggia Arredatutto/Riv. dir.
ind., 1984, II, 92).
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Le
violazioni delle disposizioni in materia di “etichettatura” dei
prodotti alimentari sono state depenalizzate, mentre la pubblicità
ingannevole è tuttora reato, anche se contenuta nell'etichettatura (Cass.,
16-11-1984/Guzzonato/Giust. pen., 1985, II, 329/ l. 30-04-1962
283/1962, 13/ d.p.r. 18-05-1982 322/1982/ l. 24-11-1981 689/1981,
9/l. 24-11-1981 689/1981, 34/ d.p.r. 26-03-1980 327/1980).
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La
pubblicità menzognera è illecita ex art. 2598, n. 3, c.c. se afferma
falsità specifiche, distinguendosi dalla pubblicità superlativa, che
è invece innocua vanteria che si realizza nei casi in cui, mancando
un riferimento a fatti specifici, la falsità è inadeguata ad
ingenerare nel pubblico un falso giudizio sui prodotti o sulle
attività reclamizzate (P. Catania, 23-02-1987/ Associaz. agenti
immob. prov. Catania - Soc. Pirro Sicilia promozioni immob./ Giur.
dir. ind., 1987, 377/ c. c., 2598).
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Costituisce
forma di pubblicità ingannevole l'apposizione su confezioni di pane
a lunga conservazione della scritta “il tuo pane quotidiano”, perché
un messaggio pubblicitario, anche se non descrive le caratteristiche
di un alimento, qualora sia idoneo a indurre in errore i consumatori
su tali caratteristiche, comporta l’applicabilità dell'art. 2 d.p.r.
18 maggio 1982 n. 322 (Cass., sez. I, 25-02-1993, 2357/1993/ Soc.
panif. Giannotti - Usl 65, Sesto S. Giovanni Foro it., 1995, I, 657
d.p.r. 18-05-1982 322/1982, 2).
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Il
messaggio pubblicitario che descrive un prodotto millantandone
caratteristiche terapeutiche e risultati non provati, può indurre in
errore i destinatari, mutandone il comportamento economico (Autorità
garante per la concorrenza, 24-11-1993 Mandingo Giur. dir. ind.,
1995, 1245).
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Il
pregiudizio economico del consumatore previsto dall'art. 2 lett. b)
l.p.i. non coincide con il danno patrimoniale, ma consiste nella
mera influenza sul comportamento del consumatore, inteso come
perdita delle opportunità economiche alternative (Autorità garante
per la concorrenza, 01-12-1994, 2509/1994 Soc. Daxon Giur. dir. ind.,
1995, 1270 d. leg. 25-01-1992 74/1992, 2).
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Il
pregiudizio economico del consumatore previsto dall'art. 2 lett. b)
l.p.i. non coincide con il danno patrimoniale, ma consiste nella
mera influenza sul comportamento del consumatore, inteso come
perdita delle opportunità economiche alternative (Autorità garante
per la concorrenza, 01-12-1994, 2509/1994 Soc. Daxon Giur. dir. ind.,
1995, 1270 d. leg. 25-01-1992 74/1992, 2).
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Costituisce
“pubblicità ingannevole” la vendita di sostanze alimentari
presentate in modo da indurre in errore gli acquirenti circa la
sostanza e la qualità della sostanza stessa (CASS, sez. III,
26-03-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).
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Ai sensi
degli articoli art. 1, 2 e 3 d. leg. n. 74/1992, il messaggio
pubblicitario diffuso dalla società Mercatone Uno volto a
propagandare una iniziativa promozionale relativa alla
“rottamazione” di vecchi elettrodomestici e all'acquisto di nuovi
con finanziamenti ad interessi zero dato che le affermazioni
contenute nel messaggio non sono idonee a trarre in errore i
consumatori sull'iniziativa commerciale propagandata e a poterne
pregiudicare il comportamento, nonché arrecare danno ai consumatori,
non è ingannevole. (Autorità garante per la concorrenza, 11-06-1998,
6100/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
187).
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Ai sensi
degli art. 1 e 2, lettera b) d. lgs. n. 74/1992, il messaggio
pubblicitario diffuso dai negozi e supermercati Despar relativo ad
un'offerta promozionale valida per un circoscritto periodo di tempo
è ingannevole; in particolare, l'ingannevolezza del messaggio e la
possibilità di indurre in errore il consumatore riguarda la
congruità delle scorte nel periodo di validità dell'offerta,
(Autorità garante per la concorrenza, 27-03-1997, 4838/1997 in Foro
it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 192).
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Il
messaggio diffuso dalla società Il Ventaglio s.r.l. in cui si
assegna gratuitamente un soggiorno-vacanza ma non è segnalata la
finalità promozionale è ingannevole, infatti il messaggio è idoneo a
trarre in errore i destinatari pregiudicandone il comportamento
economico (Autorità garante per la concorrenza, 15-04-1998,
5888/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
201).
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I messaggi
della catena The Body Shop diffusi attraverso un catalogo e il sito
Internet, relativamente alle affermazioni secondo cui gli
ingredienti che compongono i prodotti The Body Shop non sono testati
sugli animali, non sono ingannevoli perché non contengono
affermazioni fuorvianti circa l'impegno sostenuto dalla The Body
Shop per la preservazione dell'ambiente e quindi non sono idonei ad
indurre in errore i consumatori (Foro it., Rep. 1998, voce
Concorrenza (disciplina), n. 202).
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I messaggi
pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di oliva e
extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità
ingannevole ai sensi degli art. 1 e 2, lettera b) d. lgs. n.
74/1992, poiché l'associazione del marchio Bertolli alla città di
Lucca può indurre in errore il consumatore in relazione alle origini
e alle caratteristiche del prodotto (Autorità garante per la
concorrenza, 30-04-1997, 4970/1997Foro it., Rep. 1998, voce
Concorrenza (disciplina), n. 204).
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L'espressione “pubblicità ingannevole” utilizzata dal d. leg. 25
gennaio 1992 n. 74, fa riferimento ad un concetto più ampio
dell'espressione “pubblicità menzognera”, posto che si configura
anche quando i dati posti a fondamento del messaggio siano veri, ma
si rivelino idonei ad indurre in errore i destinatari per il modo in
cui essi sono presentati.(TRIB. - T. Catania, 04-04-1996 in Foro it.,
Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 413).
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In tema di
errore, la nozione di pregiudizio per il comportamento economico del
consumatore, di cui all'art. 2 lett. b) d. leg. 25 gennaio 1992 n.
74 va intesa nel senso di conseguenze sul comportamento economico
del consumatore nell'ambito della tutela della libertà di scelta (T.a.r.
Lazio, sez. I, 30-05-1997, 848/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 414).
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Non viola
gli articoli 1, 2 lett. b) e 3 lett. a) e b) d. leg. n. 74/92, la
pubblicità proposta sulle pagine di un quotidiano da una società di
supermercati poiché non è idonea ad indurre in errore il consumatore
in relazione alle caratteristiche dell'operazione commerciale e dei
prodotti poiché la durata della promozione e la descrizione del
prodotto offerto sono evidenti e forniscono un'adeguata informazione
al consumatore in merito alle limitazioni relative all'offerta
stessa (Autorità garante per la concorrenza, 23-12-1996, 4549/1996
in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 437).