Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


ERRORE

- Un messaggio televisivo che sia così suggestivo da suscitare esagerate aspettative e sia quindi idoneo a indurre in errore i consumatori, è in contrasto con l'art. 2 del cap (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 12-05-1983, 10/83/1983/ Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. - Soc. Grappeggia Arredatutto/Riv. dir. ind., 1984, II, 92).
 

- Le violazioni delle disposizioni in materia di “etichettatura” dei prodotti alimentari sono state depenalizzate, mentre la pubblicità ingannevole è tuttora reato, anche se contenuta nell'etichettatura (Cass., 16-11-1984/Guzzonato/Giust. pen., 1985, II, 329/ l. 30-04-1962 283/1962, 13/ d.p.r. 18-05-1982 322/1982/ l. 24-11-1981 689/1981, 9/l. 24-11-1981 689/1981, 34/ d.p.r. 26-03-1980 327/1980).
 

- La pubblicità menzognera è illecita ex art. 2598, n. 3, c.c. se afferma falsità specifiche, distinguendosi dalla pubblicità superlativa, che è invece innocua vanteria che si realizza nei casi in cui, mancando un riferimento a fatti specifici, la falsità è inadeguata ad ingenerare nel pubblico un falso giudizio sui prodotti o sulle attività reclamizzate (P. Catania, 23-02-1987/ Associaz. agenti immob. prov. Catania - Soc. Pirro Sicilia promozioni immob./ Giur. dir. ind., 1987, 377/ c. c., 2598).
 

- Costituisce forma di pubblicità ingannevole l'apposizione su confezioni di pane a lunga conservazione della scritta “il tuo pane quotidiano”, perché un messaggio pubblicitario, anche se non descrive le caratteristiche di un alimento, qualora sia idoneo a indurre in errore i consumatori su tali caratteristiche, comporta l’applicabilità dell'art. 2 d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322 (Cass., sez. I, 25-02-1993, 2357/1993/ Soc. panif. Giannotti - Usl 65, Sesto S. Giovanni Foro it., 1995, I, 657 d.p.r. 18-05-1982 322/1982, 2).
 

- Il messaggio pubblicitario che descrive un prodotto millantandone caratteristiche terapeutiche e risultati non provati, può indurre in errore i destinatari, mutandone il comportamento economico (Autorità garante per la concorrenza, 24-11-1993 Mandingo Giur. dir. ind., 1995, 1245).
 

- Il pregiudizio economico del consumatore previsto dall'art. 2 lett. b) l.p.i. non coincide con il danno patrimoniale, ma consiste nella mera influenza sul comportamento del consumatore, inteso come perdita delle opportunità economiche alternative (Autorità garante per la concorrenza, 01-12-1994, 2509/1994 Soc. Daxon Giur. dir. ind., 1995, 1270 d. leg. 25-01-1992 74/1992, 2).
 

- Il pregiudizio economico del consumatore previsto dall'art. 2 lett. b) l.p.i. non coincide con il danno patrimoniale, ma consiste nella mera influenza sul comportamento del consumatore, inteso come perdita delle opportunità economiche alternative (Autorità garante per la concorrenza, 01-12-1994, 2509/1994 Soc. Daxon Giur. dir. ind., 1995, 1270 d. leg. 25-01-1992 74/1992, 2).
 

- Costituisce “pubblicità ingannevole” la vendita di sostanze alimentari presentate in modo da indurre in errore gli acquirenti circa la sostanza e la qualità della sostanza stessa (CASS, sez. III, 26-03-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).
 

- Ai sensi degli articoli art. 1, 2 e 3 d. leg. n. 74/1992, il messaggio pubblicitario diffuso dalla società Mercatone Uno volto a propagandare una iniziativa promozionale relativa alla “rottamazione” di vecchi elettrodomestici e all'acquisto di nuovi con finanziamenti ad interessi zero dato che le affermazioni contenute nel messaggio non sono idonee a trarre in errore i consumatori sull'iniziativa commerciale propagandata e a poterne pregiudicare il comportamento, nonché arrecare danno ai consumatori, non è ingannevole. (Autorità garante per la concorrenza, 11-06-1998, 6100/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 187).
 

- Ai sensi degli art. 1 e 2, lettera b) d. lgs. n. 74/1992, il messaggio pubblicitario diffuso dai negozi e supermercati Despar relativo ad un'offerta promozionale valida per un circoscritto periodo di tempo è ingannevole; in particolare, l'ingannevolezza del messaggio e la possibilità di indurre in errore il consumatore riguarda la congruità delle scorte nel periodo di validità dell'offerta, (Autorità garante per la concorrenza, 27-03-1997, 4838/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 192).
 

- Il messaggio diffuso dalla società Il Ventaglio s.r.l. in cui si assegna gratuitamente un soggiorno-vacanza ma non è segnalata la finalità promozionale è ingannevole, infatti il messaggio è idoneo a trarre in errore i destinatari pregiudicandone il comportamento economico (Autorità garante per la concorrenza, 15-04-1998, 5888/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 201).
 

- I messaggi della catena The Body Shop diffusi attraverso un catalogo e il sito Internet, relativamente alle affermazioni secondo cui gli ingredienti che compongono i prodotti The Body Shop non sono testati sugli animali, non sono ingannevoli perché non contengono affermazioni fuorvianti circa l'impegno sostenuto dalla The Body Shop per la preservazione dell'ambiente e quindi non sono idonei ad indurre in errore i consumatori (Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 202).
 

- I messaggi pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di oliva e extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 1 e 2, lettera b) d. lgs. n. 74/1992, poiché l'associazione del marchio Bertolli alla città di Lucca può indurre in errore il consumatore in relazione alle origini e alle caratteristiche del prodotto (Autorità garante per la concorrenza, 30-04-1997, 4970/1997Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 204).
 

- L'espressione “pubblicità ingannevole” utilizzata dal d. leg. 25 gennaio 1992 n. 74, fa riferimento ad un concetto più ampio dell'espressione “pubblicità menzognera”, posto che si configura anche quando i dati posti a fondamento del messaggio siano veri, ma si rivelino idonei ad indurre in errore i destinatari per il modo in cui essi sono presentati.(TRIB. - T. Catania, 04-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 413).
 

- In tema di errore, la nozione di pregiudizio per il comportamento economico del consumatore, di cui all'art. 2 lett. b) d. leg. 25 gennaio 1992 n. 74 va intesa nel senso di conseguenze sul comportamento economico del consumatore nell'ambito della tutela della libertà di scelta (T.a.r. Lazio, sez. I, 30-05-1997, 848/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 414).
 

- Non viola gli articoli 1, 2 lett. b) e 3 lett. a) e b) d. leg. n. 74/92, la pubblicità proposta sulle pagine di un quotidiano da una società di supermercati poiché non è idonea ad indurre in errore il consumatore in relazione alle caratteristiche dell'operazione commerciale e dei prodotti poiché la durata della promozione e la descrizione del prodotto offerto sono evidenti e forniscono un'adeguata informazione al consumatore in merito alle limitazioni relative all'offerta stessa (Autorità garante per la concorrenza, 23-12-1996, 4549/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 437).

 

   
Copyright Studio Legale Nigra