PUBBLICITA' COMPARATIVA
- In
un regime di monopolio o di oligopolio è lecita la comparazione con
prodotti simili, perché tale comparazione è di fatto l'unico
strumento per far risaltare la superiorità di un prodotto rispetto
ad un altro (cosiddetto paragone necessario); quando la comparazione
sia invece un'appropriazione di caratteristiche e pregi peculiari di
un determinato prodotto, basata su semplici accostamenti e
impressioni visive non provati, si commette illecito concorrenziale
(APP. Roma, 30-01-1995 Soc. Tetrapak carta - Associaz. naz.
industriali vetro Giur. dir. ind., 1995, 825).
- Il
carattere indiretto della pubblicità non dipende dalla maggiore o
minore riconoscibilità dei prodotti concorrenti, ma solo dal fatto
che questi ultimi non vengano menzionati (Giurì codice
autodisciplina pubblicitaria, 14-07-1995, 176/1995 Soc. Guaber -
Soc. Bayer Dir. ind., 1996, 324, n. TAVELLA Giur. it., 1996, I, 2,
680).
- La
pubblicità comparativa è lecita purché sia veritiera e non sia
effettuata in maniera tendenziosa, subdola o scorretta (App.
Bologna, 17-05-1997 in Foro it.,Rep. 1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 162).
- La
concorrenza sleale si realizza con la pubblicità comparativa
indiretta, riferita a determinati tipi di molecola identificanti,
determinati specifici prodotti commercializzati con l'unico marchio
di un'impresa market-leader nella produzione e nella distribuzione
della medesima molecola in varia concentrazione; quindi, ricorrendo
queste caratteristiche, deve ritenersi presente una divulgazione in
modo subdolo e tendenzioso tale da provocare discredito per i
prodotti e l'attività concorrente e da giustificare l'adozione di
idonea misura cautelare richiesta in corso di causa e consistente
nell'ordine di immediato ritiro delle brochoures contenenti la
pubblicità comparativa indiretta (TRIB. Roma, 11-07-1996 in Foro it.,
Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina),n. 335).
- La
pubblicità comparativa nel nostro ordinamento può considerarsi
espressione di concorrenza sleale solo se si traduce in pubblicità
menzognera o ingannevole (TRIB. Catania, 11-06-1996 in Foro it.,
Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 336).
- La
pubblicità comparativa non è di per sé riprovevole ma lo diviene
quando divenga pubblicità denigratoria oppure menzognera o
ingannatoria (Trib. Catania, 04-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 338).
-
Infine, un messaggio pubblicitario che attui una comparazione tra i
prodotti tramite una esaltazione del minus attribuito
spregiativamente ai prodotti concorrenti è in contrasto con il
codice di autodisciplina (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
23-10-1996, 238/1996 in Foro it.,Rep. 1997, voce Concorrenza
(disciplina), n. 385).