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PUBBLICITA' COMPARATIVA

- In un regime di monopolio o di oligopolio è lecita la comparazione con prodotti simili, perché tale comparazione è di fatto l'unico strumento per far risaltare la superiorità di un prodotto rispetto ad un altro (cosiddetto paragone necessario); quando la comparazione sia invece un'appropriazione di caratteristiche e pregi peculiari di un determinato prodotto, basata su semplici accostamenti e impressioni visive non provati, si commette illecito concorrenziale (APP. Roma, 30-01-1995 Soc. Tetrapak carta - Associaz. naz. industriali vetro Giur. dir. ind., 1995, 825).
 

- Il carattere indiretto della pubblicità non dipende dalla maggiore o minore riconoscibilità dei prodotti concorrenti, ma solo dal fatto che questi ultimi non vengano menzionati (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 14-07-1995, 176/1995 Soc. Guaber - Soc. Bayer Dir. ind., 1996, 324, n. TAVELLA Giur. it., 1996, I, 2, 680).
 

- La pubblicità comparativa è lecita purché sia veritiera e non sia effettuata in maniera tendenziosa, subdola o scorretta (App. Bologna, 17-05-1997 in Foro it.,Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 162).
 

- La concorrenza sleale si realizza con la pubblicità comparativa indiretta, riferita a determinati tipi di molecola identificanti, determinati specifici prodotti commercializzati con l'unico marchio di un'impresa market-leader nella produzione e nella distribuzione della medesima molecola in varia concentrazione; quindi, ricorrendo queste caratteristiche, deve ritenersi presente una divulgazione in modo subdolo e tendenzioso tale da provocare discredito per i prodotti e l'attività concorrente e da giustificare l'adozione di idonea misura cautelare richiesta in corso di causa e consistente nell'ordine di immediato ritiro delle brochoures contenenti la pubblicità comparativa indiretta (TRIB. Roma, 11-07-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina),n. 335).
 

- La pubblicità comparativa nel nostro ordinamento può considerarsi espressione di concorrenza sleale solo se si traduce in pubblicità menzognera o ingannevole (TRIB. Catania, 11-06-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 336).
 

- La pubblicità comparativa non è di per sé riprovevole ma lo diviene quando divenga pubblicità denigratoria oppure menzognera o ingannatoria (Trib. Catania, 04-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 338).
 

- Infine, un messaggio pubblicitario che attui una comparazione tra i prodotti tramite una esaltazione del minus attribuito spregiativamente ai prodotti concorrenti è in contrasto con il codice di autodisciplina (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 23-10-1996, 238/1996 in Foro it.,Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 385).
 

 

   
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