ATTIVITA' DEL GARANTE
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La giurisprudenza
ha affermato che il Garante della concorrenza, oltre ad esaminare i
messaggi radiotelevisivi sotto il profilo dell'ingannevolezza ex D.
Lgs. 74/92, è competente a valutare gli stessi ai fini della L.
223/90, riguardo al rispetto dei limiti qualitativi alla pubblicità
televisiva. (Aut. Garante per la concorrenza, 28/06/1995).