Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 

 

IL BREVETTO

- La pubblicità menzognera del proprio prodotto, oggetto di brevetto, è un atto di concorrenza sleale ai sensi dei n. 2 e 3 art. 2598 c.c., poiché può trarre in inganno l'uomo di media qualità ed avvedutezza, privandolo della possibilità di scegliere liberamente (A. Milano, 09-01-1981; Soc. Helene Curtis; Soc. Wella it. Labocos; Riv. dir. comm., 1982, II, 111; Giur. dir. ind., 1981, 258/ c.c., 2598).

- Il titolare di un brevetto per invenzione, che sfrutti il brevetto attraverso un terzo che produce, con la propria azienda, il congegno conforme al brevetto e ne organizza la vendita attraverso la pubblicità, non è un imprenditore e non può agire per fare accertare e inibire gli atti di concorrenza sleale del produttore (T. Torino, 14-07-1986, Soc. Nouvelle De Bennes Saphem - Soc. Farid. Giur. dir. ind., 1986, 610).

 

 

   
Copyright Studio Legale Nigra