IL
BREVETTO
- La
pubblicità menzognera del proprio prodotto, oggetto di brevetto, è
un atto di concorrenza sleale ai sensi dei n. 2 e 3 art. 2598 c.c.,
poiché può trarre in inganno l'uomo di media qualità ed avvedutezza,
privandolo della possibilità di scegliere liberamente (A. Milano,
09-01-1981; Soc. Helene Curtis; Soc. Wella it. Labocos; Riv. dir.
comm., 1982, II, 111; Giur. dir. ind., 1981, 258/ c.c., 2598).
- Il titolare di un brevetto per invenzione, che sfrutti
il brevetto attraverso un terzo che produce, con la propria azienda,
il congegno conforme al brevetto e ne organizza la vendita
attraverso la pubblicità, non è un imprenditore e non può agire per
fare accertare e inibire gli atti di concorrenza sleale del
produttore (T. Torino, 14-07-1986, Soc. Nouvelle De Bennes Saphem -
Soc. Farid. Giur. dir. ind., 1986, 610).