SEGNI DISTINTIVI
- Una
pubblicità che si appropria del titolo e dell'emblema del duca di
Salaparuta richiamando nella pubblicità dei gelati l'universo
simbolico da tempo utilizzato dall'omonima casa vinicola per
pubblicizzare i vini di sua produzione, viola l'art. 13 c.a.p. (GCAP
- Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 02-10-1992, 116/1992
Soc. casa vinicola duca di Salaparuta - Soc. Sikelia Dir. ind.,
1994, 47, n. FLORIDIA).
-
Usare una denominazione simile a quella di altra impresa operante da
più tempo nello stesso settore ed ambito territoriale, è
ingannevole, poiché i destinatari del messaggio potrebbero
confondere due imprese autonome o ritenere che esista un
collegamento esse (Autorità garante per la concorrenza, 20-07-1995,
3174/1995 Gibellini Giur. dir. ind., 1995, 1323).
- La
rappresentazione artificiosa di marchi e segni distintivi, al di
fuori di esigenze narrative, è messaggio pubblicitario ai sensi
dell'articolo 2, 1§ comma, lett. a), l.p.i. e la pubblicità
indiretta all'interno di una forma di comunicazione di massa
rappresenta una fattispecie di messaggio pubblicitario illecito per
assenza di trasparenza e di riconoscibilità (Autorità garante per la
concorrenza, 04-10-1995, 3305/1995 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 408).