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SEGNI DISTINTIVI

- Una pubblicità che si appropria del titolo e dell'emblema del duca di Salaparuta richiamando nella pubblicità dei gelati l'universo simbolico da tempo utilizzato dall'omonima casa vinicola per pubblicizzare i vini di sua produzione, viola l'art. 13 c.a.p. (GCAP - Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 02-10-1992, 116/1992 Soc. casa vinicola duca di Salaparuta - Soc. Sikelia Dir. ind., 1994, 47, n. FLORIDIA).
 

- Usare una denominazione simile a quella di altra impresa operante da più tempo nello stesso settore ed ambito territoriale, è ingannevole, poiché i destinatari del messaggio potrebbero confondere due imprese autonome o ritenere che esista un collegamento esse (Autorità garante per la concorrenza, 20-07-1995, 3174/1995 Gibellini Giur. dir. ind., 1995, 1323).
 

- La rappresentazione artificiosa di marchi e segni distintivi, al di fuori di esigenze narrative, è messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, 1§ comma, lett. a), l.p.i. e la pubblicità indiretta all'interno di una forma di comunicazione di massa rappresenta una fattispecie di messaggio pubblicitario illecito per assenza di trasparenza e di riconoscibilità (Autorità garante per la concorrenza, 04-10-1995, 3305/1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 408).
 

   
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