AUTORITA' GARANTE PER
LE TELECOMUNICAZIONI
- Non è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli art. 32 l. 6 agosto 1990 n. 223, 1, 3 §
e 3 § comma quater, d.l. 19 ottobre 1992 n. 407, convertito nella l.
17 dicembre 1992 n. 482, 1, 13 § e 14 § comma, d.l. 23 ottobre 1996
n. 545, convertito nella l. 23 dicembre 1996 n. 650, 3, 1 § e 2 §
comma, l. 31 luglio 1997 n. 249, nella parte in cui escludono il
rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito
locale a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati ex
lege a proseguire nell'esercizio degli impianti, in riferimento agli
art. 3, 21 e 41 Cost. (TAR - T.a.r. Calabria, sez. Reggio Calabria [ord.],
09-12-1997, 1019/1997, in Foro it., 1998, III, 257).
- Vanno
restituiti al giudice a quo gli atti per nuovo esame della questione
di legittimità costituzionale degli art. 8, 8 § comma, e 31, 3 §
comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, sollevata in riferimento agli art.
3, 21 e 41 Cost., a seguito della entrata in vigore degli art. 1, 18
§ comma, d.l. n. 545 del 1996 come convertito in l. 23 dicembre 1996
n. 650, e 3 3 § comma, lett. b n. 6 della l. 31 luglio 1997 n. 249 (COST
- Corte Costit. [ord.], 26-02-1998, 38/1998) in Foro it., Rep. 1998,
voce Radiotelevisione, n. 59).