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LIMITAZIONI ALLE POSIZIONI DOMINANTI

- Costituiscono infrazione dell'art. 3, lett. a) e b), L. 287/90 l'applicazione della clausola di esclusiva nelle forniture ai propri clienti, il rifiuto di contrarre e l'imposizione di un vincolo di destinazione alla merce fornita; tali comportamenti vanno infatti considerati abusivi rispetto alla posizione dominante di cui l'impresa fruisce sul mercato e quindi lesivi della normativa nazionale a tutela della concorrenza (Aut. Gar. per la concorrenza, 11-02-1994, in Dir. Ind., 1994, 1087, nota CATELLI.).
 

- L’impresa in posizione dominante non viola l'art.3 L. 287/90 e non si configura una discriminazione tra diversi fornitori, quando solo alcuni di essi risultino in grado di soddisfare le specifiche richieste dell'impresa stessa (Aut. Gar. per la concorrenza, 21/02/94, in Dir. Ind. 1995, 375, n. AMADEI).
 

- Commette un abuso l'impresa dominante che con il proprio comportamento restringe la gamma del servizio offerto e rende più difficoltoso l'accesso dei concorrenti a danno dei consumatori (Aut. Gar. per la concorrenza, 25/07/94, Dir. Ind. 1994, 988).
 

- Il rifiuto, da parte del concessionario non esclusivo di un servizio, di consentire agli altri concessionari l'accesso ad una risorsa o ad una struttura essenziale per lo svolgimento della loro attività, integra abuso di posizione dominante (nella specie la corte ha escluso che la mancata interconnessione del concessionario non esclusivo del servizio di telefonia cellulare con tecnica digitale con la rete telefonica fissa fosse addebitabile a diniego dell'altro concessionario che la gestisce in regime di monopolio) (App. Roma, 30/03/1995, in Foro It., 1995, I, 2245).
 

- Costituisce violazione dell'art. 3, lett. b), L. 287/90 l'aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori (Aut. Garante per la concorrenza 23/07/93, Dir. Maritt. 1994, 221).
 

- I limiti contrattuali imposti dall'impresa in posizione dominante, che si risolvono in ingiustificate restrizioni del servizio fornito in monopolio a fine di limitare la prestazione di servizi non riservati da parte di terzi, costituiscono violazione dell'art. 3, lett. a) L. 287/90 (Aut. Gar. per la concorrenza 04/03/1992, Dir. informazione e informatica, 1993, 1123).
 



 

 

 

   
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