LIMITAZIONI ALLE
POSIZIONI DOMINANTI
-
Costituiscono infrazione dell'art. 3, lett. a) e b), L. 287/90
l'applicazione della clausola di esclusiva nelle forniture ai propri
clienti, il rifiuto di contrarre e l'imposizione di un vincolo di
destinazione alla merce fornita; tali comportamenti vanno infatti
considerati abusivi rispetto alla posizione dominante di cui
l'impresa fruisce sul mercato e quindi lesivi della normativa
nazionale a tutela della concorrenza (Aut. Gar. per la concorrenza,
11-02-1994, in Dir. Ind., 1994, 1087, nota CATELLI.).
-
L’impresa in posizione dominante non viola l'art.3 L. 287/90 e non
si configura una discriminazione tra diversi fornitori, quando solo
alcuni di essi risultino in grado di soddisfare le specifiche
richieste dell'impresa stessa (Aut. Gar. per la concorrenza,
21/02/94, in Dir. Ind. 1995, 375, n. AMADEI).
-
Commette un abuso l'impresa dominante che con il proprio
comportamento restringe la gamma del servizio offerto e rende più
difficoltoso l'accesso dei concorrenti a danno dei consumatori (Aut.
Gar. per la concorrenza, 25/07/94, Dir. Ind. 1994, 988).
- Il
rifiuto, da parte del concessionario non esclusivo di un servizio,
di consentire agli altri concessionari l'accesso ad una risorsa o ad
una struttura essenziale per lo svolgimento della loro attività,
integra abuso di posizione dominante (nella specie la corte ha
escluso che la mancata interconnessione del concessionario non
esclusivo del servizio di telefonia cellulare con tecnica digitale
con la rete telefonica fissa fosse addebitabile a diniego dell'altro
concessionario che la gestisce in regime di monopolio) (App. Roma,
30/03/1995, in Foro It., 1995, I, 2245).
-
Costituisce violazione dell'art. 3, lett. b), L. 287/90 l'aver
impedito o limitato la produzione, gli sbocchi o gli accessi al
mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
consumatori (Aut. Garante per la concorrenza 23/07/93, Dir. Maritt.
1994, 221).
- I
limiti contrattuali imposti dall'impresa in posizione dominante, che
si risolvono in ingiustificate restrizioni del servizio fornito in
monopolio a fine di limitare la prestazione di servizi non riservati
da parte di terzi, costituiscono violazione dell'art. 3, lett. a) L.
287/90 (Aut. Gar. per la concorrenza 04/03/1992, Dir. informazione e
informatica, 1993, 1123).