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DIRITTO DI RETTIFICA

- Sussiste il diritto alla rettifica di un catalogo d'arte per portare a conoscenza di terzi che un soggetto è uno dei fondatori di una corrente artistica; eventuali ulteriori riparazioni conseguenti alla omissione non possono essere tutelati con il provvedimento d'urgenza (Pretura Ascoli Piceno, 21/05/90).
 

- L’istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42 legge 416/1981 riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione della "propria verità", garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria (Pretura di Milano 26/05/86).
 

- Va respinta la richiesta di rettifica avanzata da chi, (nel caso specifico, Enzo Tortora), lamenti la diffusione, nei telegiornali dell'emittente di stato, di una notizia (relativa alla lettura in aula della lettera di un "pentito" in cui lo si accusava di aver commissionato l'assassinio di un p.m.) ritenuta contraria a verità, ove la notizia stessa sia stata trasmessa in modo prudente ed equilibrato, precisando che l'accusa era stata respinta dall'interessato e dai suoi legali (Pretura di Roma 01/08/1985).
 

- La pendenza dinanzi al tribunale del giudizio di merito instaurato tra le medesime parti e relativo ad un articolo di giornale (che si pretende lesivo dell'onore), non esclude la competenza del pretore adito ad ammettere l'ordine di pubblicazione della rettifica dello stesso articolo (Pretura di Roma 5/7/90).
 

- La competenza per la richiesta di rettifica ex articolo 8 l. 47/48 spetta al tribunale del luogo di stampa del giornale, poiché ivi sono sorti il pericolo di danno ed il conseguente obbligo di rettifica che nel medesimo luogo deve essere adempiuto (Tribunale di Salerno 29/04/1993).
 

- Competente a conoscere del ricorso volto ad ottenere la pubblicazione coattiva di una rettifica è il giudice competente per il merito, stante l’applicabilità della novellazione del procedimento sui rimedi cautelari alla richiesta prevista dall'articolo 21 legge stampa (Tribunale di Roma 27/04/1994).
 

- Rientra nella potestà giurisdizionale del giudice di merito, adito successivamente all'emanazione di provvedimento che ordini la pubblicazione di una rettifica ex articolo 8 legge stampa, accertare e dichiarare l'inosservanza dell'obbligo di tempestiva pubblicazione; peraltro non costituendo più reato la violazione dell'articolo 8 non è risarcibile l'eventuale danno non patrimoniale mentre per il danno patrimoniale è onere dell'attore fornire gli elementi dai quali sia possibile desumere l'esistenza di un danno causato dal ritardo (Tribunale di Roma, 15/02/1994).
 

- Il diritto di rettifica di notizie o immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 come sostituito dall'art. 42 della legge 416/81 può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante e, quindi, pure con procura ad un legale. Peraltro, considerato che l'esercizio del diritto stesso è oggetto a determinata modalità e in particolare, alla redazione per iscritto della rettifica, detta procura deve essere specificamente conferita per il compimento dell'atto, deve essere sottoscritta dal delegante, con la conseguenza che , in mancanza di forma scritta, non insorge il dovere del direttore del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica (Cass., Sez. I, sent. n. 2852 del 5/04/1990).
 

- L’articolo 42 della L. 416/81, tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700 c.p.c., esclude che il giudice debba accertare l'esistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza e cioè, in primo luogo, la sussistenza del requisito della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato, condizioni che sono presupposte dal legislatore (Tribunale di Milano 25/06/93).
 

- Il giudizio previsto dall'articolo 8, l. 47/48 che disciplina il diritto di rettifica costituisce un'ipotesi speciale di procedimento d'urgenza in cui il richiamo all'art. 700 c.p.c. riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di immanenza e di irreparabilità dei pregiudizi propri di quel procedimento e che, invece, nel caso di omessa rettifica, sono presupposti dal legislatore (Pretura di Roma 29/04/1991).
 

- La nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale si applica ai provvedimenti di rettifica di cui all'art. 8 L. 47/48 (Tribunale di Roma 20-11-1993).
 

- Nell'ipotesi in cui il ricorso ex articolo 700 c.p.c. venga richiesto un provvedimento avente il contenuto di ordine di pubblicazione di una rettifica senza preventiva richiesta al direttore del giornale, vi è un difetto di interesse ad agire costituendo la suddetta richiesta una condizione dell'azione (Pretura Paola - Scalea 24/7/92).
 

- Per calcolare le trenta righe, quale limite massimo della rettifica occorre assumere come metro il numero delle battute di ciascuna riga della notizia da rettificare, qualora la rettifica ecceda tale lunghezza il direttore responsabile non è tenuto a pubblicarla (Tribunale di Roma 27-04-1994).
 

 

   
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