DIRITTO DI RETTIFICA
-
Sussiste il diritto alla rettifica di un catalogo d'arte per portare
a conoscenza di terzi che un soggetto è uno dei fondatori di una
corrente artistica; eventuali ulteriori riparazioni conseguenti alla
omissione non possono essere tutelati con il provvedimento d'urgenza
(Pretura Ascoli Piceno, 21/05/90).
-
L’istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42 legge 416/1981
riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione
non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione
della "propria verità", garantendo così una dialettica nell'ambito
del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio
dell'esattezza della notizia originaria (Pretura di Milano
26/05/86).
- Va
respinta la richiesta di rettifica avanzata da chi, (nel caso
specifico, Enzo Tortora), lamenti la diffusione, nei telegiornali
dell'emittente di stato, di una notizia (relativa alla lettura in
aula della lettera di un "pentito" in cui lo si accusava di aver
commissionato l'assassinio di un p.m.) ritenuta contraria a verità,
ove la notizia stessa sia stata trasmessa in modo prudente ed
equilibrato, precisando che l'accusa era stata respinta
dall'interessato e dai suoi legali (Pretura di Roma 01/08/1985).
- La
pendenza dinanzi al tribunale del giudizio di merito instaurato tra
le medesime parti e relativo ad un articolo di giornale (che si
pretende lesivo dell'onore), non esclude la competenza del pretore
adito ad ammettere l'ordine di pubblicazione della rettifica dello
stesso articolo (Pretura di Roma 5/7/90).
- La
competenza per la richiesta di rettifica ex articolo 8 l. 47/48
spetta al tribunale del luogo di stampa del giornale, poiché ivi
sono sorti il pericolo di danno ed il conseguente obbligo di
rettifica che nel medesimo luogo deve essere adempiuto (Tribunale di
Salerno 29/04/1993).
-
Competente a conoscere del ricorso volto ad ottenere la
pubblicazione coattiva di una rettifica è il giudice competente per
il merito, stante l’applicabilità della novellazione del
procedimento sui rimedi cautelari alla richiesta prevista
dall'articolo 21 legge stampa (Tribunale di Roma 27/04/1994).
-
Rientra nella potestà giurisdizionale del giudice di merito, adito
successivamente all'emanazione di provvedimento che ordini la
pubblicazione di una rettifica ex articolo 8 legge stampa, accertare
e dichiarare l'inosservanza dell'obbligo di tempestiva
pubblicazione; peraltro non costituendo più reato la violazione
dell'articolo 8 non è risarcibile l'eventuale danno non patrimoniale
mentre per il danno patrimoniale è onere dell'attore fornire gli
elementi dai quali sia possibile desumere l'esistenza di un danno
causato dal ritardo (Tribunale di Roma, 15/02/1994).
- Il
diritto di rettifica di notizie o immagini pubblicate su giornali,
che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto
dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 come sostituito
dall'art. 42 della legge 416/81 può essere esercitato anche a mezzo
di rappresentante e, quindi, pure con procura ad un legale.
Peraltro, considerato che l'esercizio del diritto stesso è oggetto a
determinata modalità e in particolare, alla redazione per iscritto
della rettifica, detta procura deve essere specificamente conferita
per il compimento dell'atto, deve essere sottoscritta dal delegante,
con la conseguenza che , in mancanza di forma scritta, non insorge
il dovere del direttore del giornale di provvedere alla
pubblicazione della rettifica (Cass., Sez. I, sent. n. 2852 del
5/04/1990).
-
L’articolo 42 della L. 416/81, tipizzando il rimedio per la
rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti
del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700
c.p.c., esclude che il giudice debba accertare l'esistenza delle
condizioni che legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza e
cioè, in primo luogo, la sussistenza del requisito della
irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato, condizioni
che sono presupposte dal legislatore (Tribunale di Milano 25/06/93).
- Il
giudizio previsto dall'articolo 8, l. 47/48 che disciplina il
diritto di rettifica costituisce un'ipotesi speciale di procedimento
d'urgenza in cui il richiamo all'art. 700 c.p.c. riguarda soltanto
le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di
immanenza e di irreparabilità dei pregiudizi propri di quel
procedimento e che, invece, nel caso di omessa rettifica, sono
presupposti dal legislatore (Pretura di Roma 29/04/1991).
- La
nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale si applica
ai provvedimenti di rettifica di cui all'art. 8 L. 47/48 (Tribunale
di Roma 20-11-1993).
-
Nell'ipotesi in cui il ricorso ex articolo 700 c.p.c. venga
richiesto un provvedimento avente il contenuto di ordine di
pubblicazione di una rettifica senza preventiva richiesta al
direttore del giornale, vi è un difetto di interesse ad agire
costituendo la suddetta richiesta una condizione dell'azione
(Pretura Paola - Scalea 24/7/92).
- Per
calcolare le trenta righe, quale limite massimo della rettifica
occorre assumere come metro il numero delle battute di ciascuna riga
della notizia da rettificare, qualora la rettifica ecceda tale
lunghezza il direttore responsabile non è tenuto a pubblicarla
(Tribunale di Roma 27-04-1994).