Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE NORME

- La disposizione dettata dall'articolo 14 4§ comma, l. 9 agosto 1986 n. 488 che non ha carattere innovativo ma interpretativo della disciplina previgente ed è perciò idoneo a retroagire incidendo sui rapporti sorti in precedenza che non siano espressamente fatti salvi (T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 19-09-1989, 921/1989/ Soc. manifesti affissioni - Com. Bergamo/ Trib. amm. reg., 1989, I, 3938/ l. 09-08-1986 488/1986, 14).
 

- E’ manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, perché l'affidamento in concessione della riscossione dell'imposta sulla pubblicità prevede garanzie, controlli e rimedi idonei ad assicurare le esigenze di buon andamento e d’imparzialità della p. a. (Cass., 14-06-1990, 5846/1990/ Soc. gen. it. Pubblicità - Agap Pubblicità/ Comm. trib. centr., 1990, II, 1358/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 38/ r.d. 14-04-1910 639/1910/ cost., 28/ cost., 51/ cost., 54/ cost., 97/ cost., 76/ cost., 71/ l. 09-10-1971 825/1971, 12).
 

- In tema d'imposta comunale sulle pubblicità, l'art. 14, 4 § comma sexies, d.l. 1 § luglio 1986, n. 318, è una norma retroattiva, da riferirsi a tutti i provvedimenti adottati dai comuni in detta materia, non solo a quelli posteriori al d.l. 28 febbraio 1986, n. 47 (non convertito) (Cass., sez. I, 02-05-1991, 4782/1991/ Com. Parma - Soc. Monteshell/ Comm. trib. centr., 1991, II, 1442/ Riv. legisl. fisc., 1992, 1130/ d.l. 01-07-1986 318/1986, 14/ l. 09-08-1986 488/1986/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 5/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 8/ d.l. 28-02-1986 47/1986).
 

- Ai sensi dell'articolo 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639 il concessionario del servizio d'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni può esser confermato; la posizione del concessionario rileva solo nella rinnovazione della concessione a trattativa privata e non anche quando non presenti l'istanza di conferma o questa sia respinta dal comune. In questi casi tale posizione rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara con licitazione privata per il nuovo affidamento del servizio, per l'invito delle quali la p.a. gode di un esteso margine di apprezzamento discrezionale (C. Stato, sez. V, 28-01-1998, 101/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 111).
 

- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, nella disciplina di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 639, qualora l'applicazione, ex articolo 51, di una soprattassa risulti svincolata da una nuova determinazione dell'obbligazione tributaria, non ricorre la necessità di un previo avviso di pagamento (Cass., sez. I, 11-10-1997, 9889/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 293).

 

 

   
Copyright Studio Legale Nigra