AUTORITA' GARANTE PER LA
CONCORRENZA
- L’intervento del giurì di autotutela pubblicitaria ha sia la funzione di prevenire le possibili ripetizioni della pubblicità scorretta, sia quella di ristabilire le regole violate; tale funzione è svolta dalla pubblicità a cui tutte le decisioni del giurì sono assoggettate (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 21-12-1987, 140/1987/ Soc. S. Pellegrino - Soc. Bic Italia/ Riv. dir. ind., 1988, II, 375).
- Questa authority oltre ad esaminare i messaggi radiotelevisivi sotto il profilo dell'ingannevolezza assunta dalla legge, è competente a valutare gli stessi ai fini della l. 223/90, riguardo al rispetto dei limiti quantitativi alla pubblicità televisiva (Autorità garante per la concorrenza, 12-07-1993, 1291/1993 Soc. Publitalia 80/Soc. ed. La Repubblica Annali it. dir. autore, 1993, 777 d. leg. 25-01-1992 74/1992 l. 06-08-1990 223/1990).
- L’autorità garante è competente a giudicare solo della eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e non degli aspetti contrattuali di una proposta di assicurazione; le clausole con cui si subordina la conclusione del contratto di assicurazione alla inattività del destinatario della proposta non costituiscono pubblicità ingannevole ai sensi del d. leg. n. 74/92 (Autorità garante per la concorrenza, 28-06-1995, 3135/1995 Soc. Aig Europe S A/Soc. it. Brokers Dir. ed economia assicuraz., 1996, 231).
-
Il garante della concorrenza e del mercato è competente ad esaminare i messaggi pubblicitari solo in merito all'applicazione della disciplina della pubblicità ingannevole, per cui è lecito il messaggio che evidenzi il marchio aziendale rispettando l'obbligo di riconoscibilità e trasparenza della pubblicità (Autorità garante per la concorrenza, 21-02-1996, 3635/1996 Codacons/Soc. Philips Morris Foro it., 1996, III, 413 Dir. ind., 1996, 950, n. BUCCIROSSI).
- I messaggi pubblicitari pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti alla giurisdizione del garante; oltre a ciò, un messaggio, senza marchi o riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza, 21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it., 1996, III, 412).
- Il garante della concorrenza e del mercato è competente ad esaminare i messaggi pubblicitari solo in merito all'applicazione della disciplina della pubblicità ingannevole, per cui è lecito il messaggio che evidenzi il marchio aziendale rispettando l'obbligo di riconoscibilità e trasparenza della pubblicità (Autorità garante per la concorrenza, 21-02-1996, 3635/1996 Codacons/Soc. Philips Morris Foro it., 1996, III, 413 Dir. ind., 1996, 950, n. BUCCIROSSI).
- Il ricorso straordinario al capo dello stato può essere proposto contro un provvedimento inibitorio di pubblicità ingannevole, emesso dall’autorità garante della concorrenza e del mercato (C. Stato, commiss. spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it., Rep. 1999, voce Ricorsi amministrativi, n. 3).
- L’autorità garante della concorrenza e del mercato gode di un grado di indipendenza più accentuato rispetto ad altre autorità (C. Stato, commiss. spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 218).
- La carenza della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 7, 8 § comma, del decreto legislativo del 25 gennaio 1992 n. 74 non incide sul diritto di difesa del soggetto a cui si contesti di aver compiuto atti di pubblicità ingannevole, se la garanzia riconosciuta dalla detta norma primaria sia stata comunque soddisfatta attraverso il rispetto dei termini procedimentali (T.a.r. Lazio, sez. I, 19-05-1998, 1725/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 223).
-
Rientra nella competenza del Tar con sede a Roma il ricorso con cui si impugni il provvedimento emesso dall’autorità garante per la concorrenza ed il mercato in materia di pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 7 d. leg. 25 gennaio 1992 n. 74, gode di un grado di indipendenza più accentuato rispetto ad altre autorità (C. Stato, commiss. spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 218).
- Rientra nelle competenze dell'autorità l'esame della regolarità di un dépliant diffuso da Tim con l'evidente finalità di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento per i servizi Gsm, ancorché sia informativo e contenga una descrizione dei servizi attivabili e dei relativi costi, è pubblicità (Autorità garante per la concorrenza, 12-12-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 411).
- L'utilizzazione di un
brano musicale in abbinamento con uno spot pubblicitario radiofonico
nel caso in cui non si sia ottenuto il consenso dei titolari del
diritto di sfruttamento commerciale del brano stesso è illecita (TRIB.
Milano, 17-10-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Diritti d'autore, n.
122).
-
1992 25 gennaio 1992 n. 74 D. Lgs. 25/1/1992,
n. 74 Attuazione della direttiva
84/550/CEE in materia di pubblicità ingannevole
- (omissis) (stralcio dedicato al ricorso al garante)
- Tutela amministrativa e giurisdizionale.
- I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne
abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche
su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che
siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
- L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole accoglie il ricorso
vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico
o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di
accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia,
anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole continui a produrre effetti.
- I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori
e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
- È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario,
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del
codice civile.
(riportiamo di seguito l'intera legge)
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.
Attuazione della direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità ingannevole;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto
legislativo:
1. Finalità.
1. Il presente decreto ha lo
scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori
e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi
pubblicitari.
2. La pubblicità deve essere
palese, veritiera e corretta.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente
decreto si intende:
a) per "pubblicità", qualsiasi
forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o
immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi
su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per "pubblicità
ingannevole", qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa
la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, leda o possa ledere un concorrente;
c) per "operatore
pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di
costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio
pubblicitario è diffuso.
3. Elementi di valutazione.
1. Per determinare se la
pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei
beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura,
l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione
o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la
descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che
si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui
beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui
questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i
servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle
qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali
l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali
relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
4. Trasparenza della
pubblicità.
1. La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a
mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
2. I termini "garanzia",
"garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla
precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico
al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere
integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile
dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni
medesime.
3. È vietata ogni forma di
pubblicità subliminale.
5. Pubblicità di prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
1. È considerata ingannevole
la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
6. Bambini e adolescenti.
1. È considerata ingannevole
la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed
adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro
sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi
pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più
giovani.
7. Tutela amministrativa e
giurisdizionale.
1. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo.
2. I concorrenti, i
consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico,
possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di
pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità
ingannevole, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il
committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale
dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei
diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di
qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova
è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno
essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio
pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva,
l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
6. L'Autorità provvede con
effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la
pubblicità ingannevole accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto,
nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre
effetti.
7. Nei casi riguardanti
messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi
tecnici necessari per il necessario adeguamento.
8. La procedura istruttoria è
stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.
17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario
che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce
il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo
di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le
informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una
sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le
decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia
stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche
alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela
dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e
organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.
8. Autodisciplina.
1. Le parti interessate
possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di
pubblicità ingannevole ricorrendo ad organismi volontari e autonomi
di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura
davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla
pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso
all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente
da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere
all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate
tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento
per un periodo non superiore a trenta giorni.
9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.