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PUBBLICITA' ASSENTITA

 - La disciplina della “pubblicità assentita” non si applica nel caso di cui all'art. 7, 12 § comma, d.leg. n. 74/1992, poiché senza una specifica autorizzazione amministrativa non si può conoscere il tipo di controllo eventualmente effettuato dal ministero della sanità (Autorità garante per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995 Assozucchero/Soc. Plada Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
 

- La limitazione alla proposizione del ricorso straordinario prevista dall'articolo 7, 12 § comma, decreto legislativo 25 gennaio 1992 numero 74, recante attuazione della direttiva Cee n. 450 del 1984 in materia di pubblicità ingannevole (secondo cui, ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni è esperibile solo in via giurisdizionale) non è suscettibile di interpretazione estensiva (C. Stato, commiss. spec., 29-05-1998, 988/97/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 220).
 


 

 

   
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