PUBBLICITA' ASSENTITA
-
La disciplina della “pubblicità assentita” non si applica nel caso
di cui all'art. 7, 12 § comma, d.leg. n. 74/1992, poiché senza una
specifica autorizzazione amministrativa non si può conoscere il tipo
di controllo eventualmente effettuato dal ministero della sanità
(Autorità garante per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995
Assozucchero/Soc. Plada Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
- La
limitazione alla proposizione del ricorso straordinario prevista
dall'articolo 7, 12 § comma, decreto legislativo 25 gennaio 1992
numero 74, recante attuazione della direttiva Cee n. 450 del 1984 in
materia di pubblicità ingannevole (secondo cui, ove la pubblicità
sia stata assentita con provvedimento amministrativo preordinato
anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la
tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni è
esperibile solo in via giurisdizionale) non è suscettibile di
interpretazione estensiva (C. Stato, commiss. spec., 29-05-1998,
988/97/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina),
n. 220).