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PUBBLICITA' MEDICA

- La violazione dell'obbligo di richiamare l'attenzione del pubblico sulla necessità di adottare opportune cautele è stata ravvisata in alcune pubblicità di prodotti dimagranti, nella pubblicità per apparecchi per autodiagnosi che non segnalava la possibilità di errori (Giurì 55/93, 92/85, in rass.).
 

- Si è ravvisata la violazione del principio di cui al in annunci caratterizzati da toni enfatici, superficiali o suggestivi o contenenti la promessa di risultati certi e duraturi (Giurì 23/80, 117/90, 85/92, 25/90, 167/89, in rass.).
 

- Il messaggio pubblicitario che descrive un prodotto millantandone caratteristiche terapeutiche e risultati non provati, può indurre in errore i destinatari, mutandone il comportamento economico (Autorità garante per la concorrenza, 24-11-1993, 1599/1993 Mandingo Giur. dir. ind., 1995, 1245).
 

- La disciplina della “pubblicità assentita” non si applica nel caso di cui all'art. 7, 12 § comma, d. leg. n. 74/1992, poiché senza una specifica autorizzazione amministrativa non si può conoscere il tipo di controllo eventualmente effettuato dal ministero della sanità (Autorità garante per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995 Assozucchero/Soc. Plada Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
 

- La legge 5 febbraio 1992 n. 175 recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie prevede che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie sia consentita solo con l'utilizzazione degli strumenti espressamente indicati nella legge stessa e che sottopone lo svolgimento ad autorizzazione comminando la sospensione dall'esercizio professionale a carico di chi effettua pubblicità senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare a presidio delle regole di correttezza professionale nel settore della professione medica, con conseguente competenza ad irrogare la relativa sanzione dell'ordine professionale cui è iscritto il professionista (Cass. sez. un., 14-10-1998, 10151/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Professioni intellettuali, n. 218).
 

   
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