PUBBLICITA' MEDICA
- La
violazione dell'obbligo di richiamare l'attenzione del pubblico
sulla necessità di adottare opportune cautele è stata ravvisata in
alcune pubblicità di prodotti dimagranti, nella pubblicità per
apparecchi per autodiagnosi che non segnalava la possibilità di
errori (Giurì 55/93, 92/85, in rass.).
- Si è
ravvisata la violazione del principio di cui al in annunci
caratterizzati da toni enfatici, superficiali o suggestivi o
contenenti la promessa di risultati certi e duraturi (Giurì 23/80,
117/90, 85/92, 25/90, 167/89, in rass.).
- Il
messaggio pubblicitario che descrive un prodotto millantandone
caratteristiche terapeutiche e risultati non provati, può indurre in
errore i destinatari, mutandone il comportamento economico (Autorità
garante per la concorrenza, 24-11-1993, 1599/1993 Mandingo Giur.
dir. ind., 1995, 1245).
- La
disciplina della “pubblicità assentita” non si applica nel caso di
cui all'art. 7, 12 § comma, d. leg. n. 74/1992, poiché senza una
specifica autorizzazione amministrativa non si può conoscere il tipo
di controllo eventualmente effettuato dal ministero della sanità
(Autorità garante per la concorrenza, 10-01-1995, 2667/1995
Assozucchero/Soc. Plada Plasmon Rass. dir. farmaceutico, 1996, 81).
- La
legge 5 febbraio 1992 n. 175 recante norme in materia di pubblicità
sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie prevede che la pubblicità concernente l'esercizio delle
professioni sanitarie sia consentita solo con l'utilizzazione degli
strumenti espressamente indicati nella legge stessa e che sottopone
lo svolgimento ad autorizzazione comminando la sospensione
dall'esercizio professionale a carico di chi effettua pubblicità
senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati
dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una
fattispecie di illecito disciplinare a presidio delle regole di
correttezza professionale nel settore della professione medica, con
conseguente competenza ad irrogare la relativa sanzione dell'ordine
professionale cui è iscritto il professionista (Cass. sez. un.,
14-10-1998, 10151/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Professioni
intellettuali, n. 218).