PUBBLICITA' DI ALIMENTI
E BEVANDE
-
L'articolo 22 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria stabilisce
al comma 1 che "la pubblicità delle bevande alcoliche non deve
contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di
consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità" (Giurì
37/79 - 2/79: si vieta la presentazione dell'alcol come strumentale
al raggiungimento di bisogni irrazionali).
- Il
divieto di ingannevolezza di cui all'art. 13 "non mira alla tutela
dalle frodi alimentari dell'acquirente di accortezza, diligenza e
cognizioni medie", ma "tende, come in ogni altro caso di prevenzione
o di repressione di fatti fraudolenti, alla difesa specialmente di
coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto da sé medesimi
delle manovre ingannevoli altrui" (Cass. Pen. 16 febbraio 1966, n.
436).
- La
violazione del divieto di attribuire a un prodotto alimentare
proprietà terapeutiche o salutistiche è stata ravvisata nella
denominazione "Medicinal Italia" utilizzata per un liquore senza
altra specificazione (Cass. Pen. 16/6/1973, n. 23).
- Il
comma 1 dell'articolo 23-bis C.A.P. non vieta di vantare
pubblicitariamente caratteristiche diverse rispetto a quelle cui si
ricollega la qualificazione del prodotto come dietetico alla stregua
della disciplina statale, purché si tratti di caratteristiche
effettivamente presenti nel prodotto (Giurì 60/88).
- In
relazione al comma 2 articolo 23-bis C.A.P. è stata ritenuta idonea
a indurre il pubblico in errori nutrizionali la pubblicità relativa
ad una caramella dietetica che ometteva qualsiasi richiamo alle
avvertenze, contenute sulla confezione del prodotto, relative agli
effetti conseguenti ad un uso eccessivo del prodotto (Giurì 120/90).
- Le
direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono
nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il
commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte
costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691
direttiva CEE del consiglio 14-06-1989 396/1989).
- La
contravvenzione di cui all'art. 13 l. 30 aprile 1962 n. 283 non è
stata depenalizzata dal d. leg. 27 gennaio 1992 n. 109, poiché il
provvedimento del 1992 ha solo adeguato la normativa
sull'etichettatura e pubblicità degli alimenti alle direttive CEE;
inoltre l'ultima legge riguarda un aspetto prettamente commerciale
della vendita, mentre l'art. 13 riguarda la tutela della salute dei
consumatori e la lealtà commerciale (Cass., sez. III, 05-12-1996
Errico Ced Cass., rv. 206746).
- In
tema di tutela dei prodotti alimentari la pubblicità ingannevole si
configura con l'offerta di sostanze alimentari realizzata in modo da
indurre in errore gli acquirenti sulla composizione e sulla qualità
della sostanza stessa (CASS., sez. III,6-03-1998 in Foro it., Rep.
1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).