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PUBBLICITA' DI ALIMENTI E BEVANDE

- L'articolo 22 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria stabilisce al comma 1 che "la pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità" (Giurì 37/79 - 2/79: si vieta la presentazione dell'alcol come strumentale al raggiungimento di bisogni irrazionali).
 

- Il divieto di ingannevolezza di cui all'art. 13 "non mira alla tutela dalle frodi alimentari dell'acquirente di accortezza, diligenza e cognizioni medie", ma "tende, come in ogni altro caso di prevenzione o di repressione di fatti fraudolenti, alla difesa specialmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto da sé medesimi delle manovre ingannevoli altrui" (Cass. Pen. 16 febbraio 1966, n. 436).
 

- La violazione del divieto di attribuire a un prodotto alimentare proprietà terapeutiche o salutistiche è stata ravvisata nella denominazione "Medicinal Italia" utilizzata per un liquore senza altra specificazione (Cass. Pen. 16/6/1973, n. 23).
 

- Il comma 1 dell'articolo 23-bis C.A.P. non vieta di vantare pubblicitariamente caratteristiche diverse rispetto a quelle cui si ricollega la qualificazione del prodotto come dietetico alla stregua della disciplina statale, purché si tratti di caratteristiche effettivamente presenti nel prodotto (Giurì 60/88).
 

- In relazione al comma 2 articolo 23-bis C.A.P. è stata ritenuta idonea a indurre il pubblico in errori nutrizionali la pubblicità relativa ad una caramella dietetica che ometteva qualsiasi richiamo alle avvertenze, contenute sulla confezione del prodotto, relative agli effetti conseguenti ad un uso eccessivo del prodotto (Giurì 120/90).
 

- Le direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691 direttiva CEE del consiglio 14-06-1989 396/1989).
 

- La contravvenzione di cui all'art. 13 l. 30 aprile 1962 n. 283 non è stata depenalizzata dal d. leg. 27 gennaio 1992 n. 109, poiché il provvedimento del 1992 ha solo adeguato la normativa sull'etichettatura e pubblicità degli alimenti alle direttive CEE; inoltre l'ultima legge riguarda un aspetto prettamente commerciale della vendita, mentre l'art. 13 riguarda la tutela della salute dei consumatori e la lealtà commerciale (Cass., sez. III, 05-12-1996 Errico Ced Cass., rv. 206746).
 

- In tema di tutela dei prodotti alimentari la pubblicità ingannevole si configura con l'offerta di sostanze alimentari realizzata in modo da indurre in errore gli acquirenti sulla composizione e sulla qualità della sostanza stessa (CASS., sez. III,6-03-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).
 

   
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