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PUBBLICITA' DEI PROFESSIONISTI

- La L.175/92 si applica esclusivamente ai professionisti sanitari espressamente menzionati nella legge stessa, ma non agli esercizi commerciali e industriali che si avvalgono dell'opera di tali professionisti, purché ovviamente tali esercizi non abbiano le caratteristiche delle case di cura, gabinetti, e ambulatori per altro verso soggetti alle limitazioni di legge (Consiglio di Stato, parere del 28 Aprile 1994).
 

- Le attività professionali sono da considerarsi esercizio di impresa e che il divieto di pubblicizzarle costituisce ostacolo alla concorrenza ai sensi della disciplina antitrust (Deliberazione dell'Aut. Garante della Conc. e del mercato del 1 dicembre 1994).
 

- Si è negato trattarsi di pubblicità in un caso del 1989 in cui a seguito della pubblicazione, da parte di un editore, di una brochure contenete l'elenco dei più noti professionisti italiani, offerta in promozione agli acquirenti di un periodico, che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano denunciò al Giurì ritenendola pubblicità a favore degli avvocati ivi inseriti, dal momento che l'iniziativa era risultata essere stata del periodico e che i professionisti non avevano sollecitato la pubblicazione (Giurì 45/89, in rass.).
 

- La targa col nome di un professionista, apposta a lato della porta d'ingresso di uno studio professionale è soggetta all'imposta sulla pubblicità, anche se si trova all'interno di un cortile (Cass., 09-03-1990, 1930/1990/ Dati - Min. fin./ Foro it., 1991, I, 1537/ Riv. legisl. fisc., 1991, 530/d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 20).
 

- Il medico, che insegna in una scuola media, non può usare il titolo di “professore” nell'esercizio della libera professione sanitaria e nella pubblicità che ad essa viene data, come dispone l'art. 31, 4 § comma, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (Cass., 29-01-1991, 870/1991/ Consiglio ord. medici Milano - Min. sanità/ Mass., 1991/d.p.r. 10-01-1957 3/1957, 31/ l. 21-02-1963 244/1963, 3).
 

 

   
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