PROVVEDIMENTI D'URGENZA
-
Il giudice del luogo in cui si verifica la diffusione della falsa
notizia è competente a pronunciare sul ricorso ex art. 700 c.p.c.,
per far cessare la pubblicità con cui un imprenditore si arroghi
delle caratteristiche che non ha, poiché tale affermazione è
potenzialmente dannosa per i concorrenti (Cass., 12-07-1984,
4103/1984/ Centro scolastico naz. Settembrini Ä Liceo linguistico
Esedra/ Giur. dir. ind., 1984, 54/ p.c., 700).
- Il
giudice del luogo in cui si è verificato per la prima volta
l'illecito è competente a giudicare sull'imitazione servile attuata
da un circo mediante l'uso di segni distintivi e pubblicità grafica
che causi confusione, anche in più luoghi, con uno spettacolo
similare (P. Potenza, 26-07-1988/ Soc. circo sul ghiaccio Nones -
Soc. circo Paride Orfei/ Giur. it., 1989, I, 2, 376, n. LUNA/ c.p.c.,
700/ c.p.c., 701).
- Un
giornalista che lamenti la lesione alla propria immagine e dignità
professionale causata dall'utilizzazione, senza il suo consenso, di
frasi di un suo articolo nella pubblicità di una bevanda, può
chiedere che siano applicati i provvedimenti d'urgenza ex art 700
c.p.c. (P. Roma, 19-09-1988/ Putti - Soc. Quaker Chiari e Forti/
Foro it., 1989, I, 3505/ Dir. informazione e informatica, 1989, 179/Dir.
informazione e informatica, 1989, 489 (m), n. MOLLE/ c.p.c., 700/ l.
22-04-1941 633/1941, 65/ l. 22-04-1941 633/1941, 101).
- Lo
sponsor può proporre correttamente domanda cautelare adendo il
giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito anche se
la controversia in ordine alla risoluzione per inadempimento dello
sponsee del contratto di sponsorizzazione fosse oggetto di clausola
compromissoria (Giudice istruttore T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro
comm. Emmezeta - Associaz. sportiva Amg Sebastiani basket Rieti/
Dir. ind., 1994, 798, n. POLETTINI).
- La
violazione dei doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento
del rapporto di sponsorizzazione, è un inadempimento tale da
legittimare la risoluzione del contratto; per assicurare
provvisoriamente gli effetti della pronuncia sulla risoluzione, può
essere ordinata all'associazione sportiva l'inibitoria dell'uso del
marchio dello sponsor in ogni manifestazione o iniziativa sportiva,
nonché la pubblicazione del dispositivo del provvedimento cautelare
(Giudice istruttore T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta
- Associaz. sportiva Amg Sebastiani basket Rieti/ Dir. ind., 1994,
798, n. POLETTINI).
- Il
contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella
forma del cosiddetto “abbinamento”, comporta una sostanziale
coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato;
perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi,
dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica
l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello
sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano
impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti,
19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti
Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
- Il
provvedimento cautelare, non può prescindere dalla prospettazione
dei fatti e non Š giustificabile se non quando si sia di fronte ad
un evento irreparabile e duraturo, fatto che non si ha invece quando
la campagna pubblicitaria, della quale è stata chiesta la censura,
riguarda una vendita promozionale sottocosto di motorini
circoscritta ad un determinato periodo e ad una certa quantità di
articoli (T. Bologna, 29-08-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Provvedimenti di urgenza, n. 95).