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FORNITURA DI PUBBLICITA' COME SERVIZIO

- In un contratto di concessione pubblicitaria a minimo garantito, una diminuzione dell'uno per cento rispetto alla diffusione minima pattuita, non legittima il concessionario all'eccezione di inadempimento (T. Roma, 10-02-1994 Dir. informazione e informatica, 1995, 610).
 

- Nei contratti pubblicitari il mezzo pubblicitario presenta fattura al cliente per la vendita di spazio pubblicitario; ne consegue che l'agenzia pubblicitaria opera come mandatario e non come mediatore (P. Torino, 05-04-1990/ Soc. Cei - Testa/ Foro pad., 1991, I, 252, n. ROSSOTTO).
 

- Nell'ipotesi di contratti misti la disciplina giuridica, per il cosiddetto criterio della prevalenza o dell'assorbimento, è quella corrispondente al contenuto negoziale di maggior rilievo nelle finalità delle parti (Cass., sez. II, 13-01-1995, 367/1995 in Foro it., Rep. 1995).
 

- Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione su controversia attinente a contratti misti da cui scaturiscano mere posizioni di diritto soggettivo in base all'articolo 1664, 1 § comma c.c. e al r.d. 13 giugno 1940, n. 901, applicabili contestualmente secondo il principio della prevalenza (T.a.r. Lazio, sez. III, 30-01-1986, 283/1986 in Foro it., Rep. 1986).
 

- Il contratto di pubblicità è un contratto atipico del genere do ut facias che non si esaurisce nello schema del mandato e che va piuttosto assimilato alla figura dell'appalto di servizi, con la conseguenza che l'agente di pubblicità, imprenditore autonomo, non soggiace agli obblighi ed alle limitazioni stabilite per il mandatario ed in particolare non può configurarsi tra lui ed il committente un conflitto di interessi in relazione ai contratti conclusi con i fornitori del materiale pubblicitario su indicazioni dell'agente (CASS 16-03-1988, 2474/1988 in Foro it., Rep. 1988).
 

 

 

   
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