FORNITURA DI
PUBBLICITA' COME SERVIZIO
- In
un contratto di concessione pubblicitaria a minimo garantito, una
diminuzione dell'uno per cento rispetto alla diffusione minima
pattuita, non legittima il concessionario all'eccezione di
inadempimento (T. Roma, 10-02-1994 Dir. informazione e informatica,
1995, 610).
- Nei
contratti pubblicitari il mezzo pubblicitario presenta fattura al
cliente per la vendita di spazio pubblicitario; ne consegue che
l'agenzia pubblicitaria opera come mandatario e non come mediatore
(P. Torino, 05-04-1990/ Soc. Cei - Testa/ Foro pad., 1991, I, 252,
n. ROSSOTTO).
-
Nell'ipotesi di contratti misti la disciplina giuridica, per il
cosiddetto criterio della prevalenza o dell'assorbimento, è quella
corrispondente al contenuto negoziale di maggior rilievo nelle
finalità delle parti (Cass., sez. II, 13-01-1995, 367/1995 in Foro
it., Rep. 1995).
- Il
giudice amministrativo difetta di giurisdizione su controversia
attinente a contratti misti da cui scaturiscano mere posizioni di
diritto soggettivo in base all'articolo 1664, 1 § comma c.c. e al
r.d. 13 giugno 1940, n. 901, applicabili contestualmente secondo il
principio della prevalenza (T.a.r. Lazio, sez. III, 30-01-1986,
283/1986 in Foro it., Rep. 1986).
- Il
contratto di pubblicità è un contratto atipico del genere do ut
facias che non si esaurisce nello schema del mandato e che va
piuttosto assimilato alla figura dell'appalto di servizi, con la
conseguenza che l'agente di pubblicità, imprenditore autonomo, non
soggiace agli obblighi ed alle limitazioni stabilite per il
mandatario ed in particolare non può configurarsi tra lui ed il
committente un conflitto di interessi in relazione ai contratti
conclusi con i fornitori del materiale pubblicitario su indicazioni
dell'agente (CASS 16-03-1988, 2474/1988 in Foro it., Rep. 1988).