PUBBLICITA' SUGLI
AUTOVEICOLI
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L’art. 13, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, stabilisce che l'imposta
comunale sulla pubblicità delle iscrizioni pubblicitarie apposte su
veicoli di ditte commerciali è dovuta ogni anno al comune dove le
ditte stesse hanno sede; tale regola deve essere applicata anche ad
automezzi, di proprietà di soggetti diversi dalla ditta
reclamizzata, adibiti al trasporto per l'azienda in questione (Min.
fin., 02-03-1990, 3/559/1990-89/ Bollettino trib., 1992, 313
(m)/d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 13).