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OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE FISCALE

- Le controversie nascenti dall'opposizione all'ingiunzione emessa dal comune per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità evasa appartengono alla competenza del tribunale ex art. 9, c.p.c. (ora Giudice Unico) poiché hanno natura tributaria; il procedimento di recupero dell'imposta in questione è di competenza del conciliatore (ora Giudice di Pace) o del pretore o del tribunale ex art. 3, t. u. 14 aprile 1910, n. 639, trattandosi di controversia su entrate patrimoniali dello stato e di altri enti pubblici (Cass., 29-12-1989, 5819/1989/ Com. Torino - Soc. Raviola/ Riv. legisl. fisc., 1990, 1420/ r.d. 14-04-1910 639/1910, 1/ r.d. 14-04-1910 639/1910, 3/ l. 03-05-1967 317/1967/ d.p.r. 26-10-1972 636/1972, 1/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 21/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 51/ l. 24-11-1981 689/1981/ c.p.c., 9).
 

 

   
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