TARGA
- La targa col nome di un professionista, apposta a lato della porta
d'ingresso di uno studio professionale è soggetta all'imposta sulla
pubblicità, anche se si trova all'interno di un cortile (Cass.,
09-03-1990, 1930/1990/ Dati - Min. fin./ Foro it., 1991, I, 1537/
Riv. legisl. fisc., 1991, 530/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 20).
- La
l. 5 febbraio 1992 n. 175, in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, non
ha abrogato l'art. 201 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, sul t. u. l. s.
che richiede la licenza per la pubblicità a mezzo stampa di
ambulatori, case di cura, presidi medici; la normativa del 1992, in
merito alle targhe apposte su edifici, inserzioni sugli elenchi
telefonici, iscrizioni sui fogli di ricettario, richiede la licenza
ai fini un controllo in ordine alle caratteristiche estetiche delle
targhe e iscrizioni, nonché alla veridicità delle qualifiche
professionali (Cass., sez. III, 03-03-1993/ Miracca/ Mass. Cass.
pen., 1993, fasc. 9, 67 (m)/ r.d. 27-07-1934 1265/1934, 201/ l.
05-02-1992 175/1992).