LE FOTOGRAFIE
- Le fotografie sono una parte
essenziale della pubblicità Al riguardo, occorre ricordare che
l'articolo 2 numero 7 L.D.A. prevede, la tutela delle
fotografie-opere dell'ingegno e anche delle semplici 80 fotografie,
cui sono equiparate le fotografie di cose in possesso del
committente, che non riguardano il diritto d'autore ma un diritto
connesso all'esercizio del diritto d'autore e che ricevono una
tutela più ridotta e limitata al solo aspetto patrimoniale. Su
questo argomento la giurisprudenza ha affermato che il consenso
prestato da una dipendente di una società finanziaria, per la
riproduzione della sua fotografia corredata da “fumetti” in
volantini pubblicitari distribuiti durante gli spettacoli circensi
per la propaganda dei servizi della finanziaria stessa, non è
sufficiente a rendere lecito il successivo utilizzo della stessa
fotografia, accompagnata da un fumetto totalmente differente, per la
pubblicità degli spettacoli del circo, con una “locandina”
pubblicata su un giornale sportivo distribuito allo stadio in
occasione di un incontro di calcio, per cui tale comportamento
costituisce violazione del diritto all'immagine tutelato dall'art.
10 c.c., mancando la causa di giustificazione di cui all'art. 97, l.
22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore (T. Torino, 14-03-1992
C. P., Soc. Ca. Impresa, 1992, 1770 c.c., 10; l. 22-04-1941
633/1941, 97).
- Ai sensi dell'art. comma 4, d.p.r.
26 ottobre 1972 n. 639, il comune può autorizzare all'affissione
diretta, in spazi loro riservati, di manifesti, avvisi o fotografie,
sia i soggetti cui immediatamente si riferisce il contenuto del
messaggio pubblicitario, sia gli intermediari (C. Stato, sez. IV,
11-01-1993, 28/1993/ Soc. Jolly pubblicità, Reg. Veneto/Cons. Stato,
1993, I 13/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28).