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LE FOTOGRAFIE

- Le fotografie sono una parte essenziale della pubblicità Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 2 numero 7 L.D.A. prevede, la tutela delle fotografie-opere dell'ingegno e anche delle semplici 80 fotografie, cui sono equiparate le fotografie di cose in possesso del committente, che non riguardano il diritto d'autore ma un diritto connesso all'esercizio del diritto d'autore e che ricevono una tutela più ridotta e limitata al solo aspetto patrimoniale. Su questo argomento la giurisprudenza ha affermato che il consenso prestato da una dipendente di una società finanziaria, per la riproduzione della sua fotografia corredata da “fumetti” in volantini pubblicitari distribuiti durante gli spettacoli circensi per la propaganda dei servizi della finanziaria stessa, non è sufficiente a rendere lecito il successivo utilizzo della stessa fotografia, accompagnata da un fumetto totalmente differente, per la pubblicità degli spettacoli del circo, con una “locandina” pubblicata su un giornale sportivo distribuito allo stadio in occasione di un incontro di calcio, per cui tale comportamento costituisce violazione del diritto all'immagine tutelato dall'art. 10 c.c., mancando la causa di giustificazione di cui all'art. 97, l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore (T. Torino, 14-03-1992 C. P., Soc. Ca. Impresa, 1992, 1770 c.c., 10; l. 22-04-1941 633/1941, 97).

- Ai sensi dell'art. comma 4, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, il comune può autorizzare all'affissione diretta, in spazi loro riservati, di manifesti, avvisi o fotografie, sia i soggetti cui immediatamente si riferisce il contenuto del messaggio pubblicitario, sia gli intermediari (C. Stato, sez. IV, 11-01-1993, 28/1993/ Soc. Jolly pubblicità, Reg. Veneto/Cons. Stato, 1993, I 13/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28).

 

 

   
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