DEFINIZIONE LEGALE DI
PUBBLICITA'
- Ha
natura pubblicitaria il messaggio pubblicato sul bollettino interno
di una associazione d'imprese che risulta inviato non ai soli
associati ma anche "a studiosi, ai politecnici, agli impiantisti e
ad imprese" (Giurì 10/81, in rass.).
-
Hanno natura pubblicitaria i folders destinati alle forze di vendita
il cui contenuto, pur non essendo direttamente rivolto ai
dettaglianti o ai consumatori finali, "si trasfonde inevitabilmente
in coerente informazione alla clientela".(Giurì 45/84, in rass.).
- Non
costituisce pubblicità una circolare con tabelle comparative inviata
da un'impresa alla propria forza di vendita in quanto "pubblicità è
ogni comunicazione che sia rivolta al pubblico dei clienti attuali o
potenziali per promuovere la vendita di prodotti o di servizi quali
che siano i mezzi utilizzati; non lo sono invece le comunicazioni
riservate alle persone che fanno parte dell'organizzazione aziendale
interna" (Giurì 79/87, in rass.).
- Si
può parlare di pubblicità anche quando lo scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi non risulti direttamente dalla
comunicazione, come accade quando si pubblicizzano prodotti, ma può
anche essere mediato o indiretto (Giurì 81/86, Giurì 124/87, Giurì
11/90, Giurì 42/92, in rass.).
- Si
riconosce carattere di pubblicità alla comunicazione promozionale
radiotelevisiva (telepromozioni - televendite - product placement)
(Giurì 58/87 - Giurì 62/93, in rass.).
-
Rientrano nella nozione di pubblicità sia le confezioni, sia il
corredo di scritte sia l'aspetto d'insieme della confezione (Giurì
26/83- Giurì 164/91, in rass.).
- La
prova della qualità di pubblicità "non necessariamente deve vertere
sul rapporto, storicamente accertato, fra l'utente e il mezzo di
comunicazione"; una "prova non meno efficace può essere data per
presunzioni dalla stessa analisi del testo se questo presenta
caratteristiche incompatibili con l'esercizio obiettivo e
disinteressato del diritto di cronaca e d'informazione" (Giurì
11/80, Giurì 208/93, in rass.).