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CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE

- L’affermazione di fatti specifici non veritieri, tali da danneggiare l'azienda dei concorrenti dissuadendo i consumatori dall'acquisto dei prodotti altrui, oltre ad essere concorrenza sleale, viola l'art. 2598, n. 3, c.c. (P. Milano, 06-03-1989/ Soc. costruz. meccaniche Rho - Soc. Fischer/ Foro pad., 1990, I, 92/ c.c., 2598).
 

- Realizza concorrenza sleale chi riproduce il prodotto altrui confrontandolo con il proprio, senza avvalersi degli accorgimenti idonei ad evitare la denigrazione commerciale (A. Milano, 05-10-1993 Soc. trafileria zincheria Cavatorta - Soc. Leon Bekaert Dir. ind., 1994, 373, n. PERLETTI c.c., 2598).
 

- E’ applicabile, in tema di denigrazione, il principio della legittima difesa nel senso che chi ha subito una scorrettezza ad opera di un altro soggetto può reagire con una contropubblicità per eliminare o ridurre il pregiudizio che gliene sia derivato (App. Milano 10 gennaio 1992).






 

 

   
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