CONCORRENZA SLEALE PER
DENIGRAZIONE
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L’affermazione di fatti specifici non veritieri, tali da danneggiare
l'azienda dei concorrenti dissuadendo i consumatori dall'acquisto
dei prodotti altrui, oltre ad essere concorrenza sleale, viola
l'art. 2598, n. 3, c.c. (P. Milano, 06-03-1989/ Soc. costruz.
meccaniche Rho - Soc. Fischer/ Foro pad., 1990, I, 92/ c.c., 2598).
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Realizza concorrenza sleale chi riproduce il prodotto altrui
confrontandolo con il proprio, senza avvalersi degli accorgimenti
idonei ad evitare la denigrazione commerciale (A. Milano, 05-10-1993
Soc. trafileria zincheria Cavatorta - Soc. Leon Bekaert Dir. ind.,
1994, 373, n. PERLETTI c.c., 2598).
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applicabile, in tema di denigrazione, il principio della legittima
difesa nel senso che chi ha subito una scorrettezza ad opera di un
altro soggetto può reagire con una contropubblicità per eliminare o
ridurre il pregiudizio che gliene sia derivato (App. Milano 10
gennaio 1992).