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VICENDE E ILLEGITTIMITA'

- Il tributo comunale sulla pubblicità a carattere annuale è tacitamente prorogato, quando manchi la denuncia di cessazione e dell'intervenuto pagamento del tributo entro 30 giorni; l'onere di denuncia è attribuito solo al soggetto che abbia già affermato l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del tributo (Cass., 26-09-1983, 5694/1983/ Soc. Agiap - Coni/ Giust. civ., 1984, I, 153/ Giur. imp., 1984, 408/ Riv. dir. sport., 1984, 61/ Finanza loc., 1984, 512/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 21).
 

- E’ illegittimo per carenza di motivazione l'avviso di rettifica d'imposta comunale sulla pubblicità che indichi soltanto l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute, senza specificare il tipo e le caratteristiche della pubblicità per cui si richiede il conguaglio (Min. fin., 28-11-1986, 3/1561/81/295/81/1986/ Bollettino trib., 1988, 579 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 23).
 

- E’ illegittimo il regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubblicazioni affini che subordina ad autorizzazione comunale ogni forma di pubblicità, senza prevedere un sistema di accertamento e pagamento fondato sulla dichiarazione del contribuente (T.a.r. Puglia, 06-08-1987, 603/1987/ Federaz. comm. turismo Bari - Com. Bari/ Comm. trib. centr., 1987, II, 1056/ Trib. amm. reg., 1987, I, 3484/ Foro amm., 1988, 677).
 

- Un regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubblicazioni affini che individua le categorie speciali mediante un elenco dettagliato di vie e piazze è illegittimo. (T.a.r. Puglia, 06-08-1987, 603/1987/ Federaz. comm. turismo Bari - Com. Bari/ Comm. trib. centr., 1987, II, 1056/ Trib. amm. reg., 1987, I, 3484/ Foro amm., 1988, 677/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 5).
 

- Le concessioni-autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su strade comunali a norma dell'art. 21 ultimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639 hanno un termine di scadenza; pertanto l'amministrazione, alla scadenza può far cessare la pubblicità con diniego di rinnovo (T.a.r. Lazio, sez. II, 14-11-1989, 1620/1989/ Soc. Aima - Com. Roma/ Trib. amm. reg., 1989, I, 4231/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 21/ l. 09-08-1986 488/1986, 4 bis).
 

- E’ illecita l'affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione amministrativa, anche nel caso in cui il comune abbia riscosso l'imposta su tale pubblicità, poiché la riscossione del tributo non può considerarsi autorizzazione implicita (Cass., sez. I, 07-08-1996, 7241/1996 Lupattelli - Com. Messina Mass., 1996).
 

- Il concessionario della gestione dell'imposta sulla pubblicità che sia illegittimamente escluso dall'albo dei concessionari non può attivare l'azione risarcitoria, non potendo lamentare la lesione di un diritto soggettivo, ma quella di un interesse legittimo (T. Roma, 13-02-1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 112).
 

   
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