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CONVENZIONE DI BRUXELLES

  • La c.d. "deviation" non è riconosciuta nella convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 e nell'ordinamento italiano (A. Genova, 26-03-1981 - Soc. Comesmar - Soc. Carniti - Dir. maritt., 1981, 60 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 47).

  • L'istanza del cittadino italiano per l'autorizzazione di sequestro conservativo di nave battente bandiera di uno stato straniero, ma ormeggiata in porto italiano, rientrano nell'ambito delle materie contemplate dalla convenzione di Bruxelles (Cass., 28-10-1987, 7972/1987 - Soc. Siamar - Soc. Spedimex - Giur. it., 1988, I, 1, 1371 - l. 25-10-1977 880/1977 - l. 21-06-1971 804/1971 - Foro it., Rep. 1988, voce Giurisdizione civile, n. 72).

  • La proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles, è validamente stipulata solo quando il documento stesso sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga, richiamo espresso alle condizioni generali (Cass., 11-12-1987, 9210/1987 - Soc. forestale Veneta - Soc. Adriacostanzi. - Mass., 1987 - l. 21-06-1971 804/1971 - Foro it., Rep. 1987, voce Giurisdizione civile, n. 52).

  • Qualora la polizza di carico sia stata emessa in uno stato contraente, ed al contratto partecipino soggetti di diversa nazionalità, si applichi ugualmente la convenzione di Bruxelles (T. Savona, 30-06-1988 - Lavoraz. ind. resine impregnazioni - Ro-Ro Charterers corp. - Dir. maritt., 1989, 1103 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 55).

  • Nel caso di trasporto marittimo, qualora non si applichi la convenzione di Bruxelles, i diritti nascenti dal contratto sono soggetti alla prescrizione semestrale dell'art. 438 c. nav. (Cass. , sez. I, 28-12-1990, 12191/1990 - Mediteranska Plovibda - Ditta Sportelli - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1992, 598 - Arch. civ., 1992, 1191, n. MOSCATT - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto marittimo, n. 54).

  • Quando le parti decidono di richiamare una convenzione internazionale non possono scartare quelle disposizioni inderogabili della convenzione (Cour de Cassation [Francia], 04-02-1992 - Karkaba - Soc. navale Chargeurs Delmas Vieljeux - Dir. trasporti, 1993, 181 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 50).

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