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LESIONE DEL CREDITO

  • Mentre restano fuori dalla sfera di protezione dell'art. 2043 cod. civ. quegli interessi che non sono assurti al livello di diritti soggettivi, non può assumersi quale criterio determinante la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi (Cass. S.U. 26/1/1971 n. 174).

  • Il titolare di un diritto di godimento sulla cosa in forza di un rapporto obbligatorio, come nella locazione, è legittimato ad esperire l'azione risarcitoria contro il fatto illecito del terzo, che limiti detto godimento (Cass. Sez. III 10/6/1977 N. 2420).

  • La configurazione della responsabilità civile per lesione di un diritto di credito è subordinata all'individuazione di due presupposti: a) la sussistenza di una connessione oggettiva tra evento imputabile al terzo e lesione del credito, b) la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del terzo (Cass. sez. I 13/6/1978 n. 2938).

  • La pretesa del danneggiato può trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, anche nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno di cui all'articolo 2043 c.c.; (Cass. 9/1/1979 n. 119, in Mass. Giust. Civ. 1979, I).

  • La risarcibilità del danno ex articolo 2043 c.c. va ammessa non solo nel caso di lesione dei diritti assoluti e primari (della persona e della proprietà), ma anche nel caso di lesione di un diritto di credito. L'ingiustizia del danno è, infatti, da intendersi nella duplice accezione di un danno prodotto non iure (ossia non giustificato) e di danno prodotto contra ius (ossia contro una posizione soggettiva attiva tutelata) inoltre, il carattere relativo del diritto di credito ed il carattere assoluto della tutela aquiliana, riguardano due momenti diversi del rapporto obbligatorio. Infatti, la prima attiene al momento dinamico o interno, che si esprime nel potere del creditore e la seconda, invece, attiene al momento statico esterno, che si esprime nell'appartenenza alla sfera giuridica patrimoniale di terzi (Cass. 1/4/1980 n. 2105).

  • Colui che, con un suo fatto doloso o colposo abbia cagionato ad un impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una invalidità temporanea assoluta, deve risarcire all'ente pubblico, dal quale l'impiegato dipende, il danno consistente negli stipendi che, l'ente abbia corrisposto all'impiegato nel periodo di assenza dal servizio per l'invalidità suddetta. (Cass. sez. III 8/11/1980 n. 6008).

  • Colui che eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, pertanto, nel giudizio risarcitorio non è necessario, ai fini di provare l'esistenza della proprietà (CASS - Cass., 17-11-1981, 6103/1981 - Cerruti - Soc. autostrada dei fiori - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Responsabilità civile, n. 37).

  • L'acquirente di un quadro che si sia determinato all'acquisto facendo ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera, desumibile dall'apposizione della propria firma (sul retro del dipinto) da parte del pittore, può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti di quest'ultimo, in ipotesi di accertamento della falsità del quadro (CASS - Cass., 04-05-1982, 2765/1982 - Failla - Paskzwer - Foro it., 1982, I, 2864 - Giust. civ., 1982, I, 1745, n. DI MAJO - Giust. civ., 1982, I, 3103 (m), n. DE CUPIS - Resp. civ., 1982, 602 - c.c., 2043 - Foro it., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 36).

  • L'AGO è competente a conoscere l'azione risarcitoria instaurata nei confronti della Banca d'Italia e dei suoi funzionari, in quanto la domanda si basa non sulla denuncia di mera illegittimità di atti amministrativi, ma sull'allegazione di fatti illeciti retrostanti l'attività provvedimentale, direttamente lesivi del diritto all'integrità del patrimonio (Cass. 22/7/1993 n. 8181).

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