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Mentre
restano fuori dalla sfera di protezione dell'art. 2043 cod. civ.
quegli interessi che non sono assurti al livello di diritti
soggettivi, non può assumersi quale criterio determinante la
distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi (Cass. S.U.
26/1/1971 n. 174).
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Il
titolare di un diritto di godimento sulla cosa in forza di un
rapporto obbligatorio, come nella locazione, è legittimato ad
esperire l'azione risarcitoria contro il fatto illecito del
terzo, che limiti detto godimento (Cass. Sez. III 10/6/1977 N.
2420).
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La
configurazione della responsabilità civile per lesione di un
diritto di credito è subordinata all'individuazione di due
presupposti: a) la sussistenza di una connessione oggettiva tra
evento imputabile al terzo e lesione del credito, b) la
sussistenza di una condotta dolosa o colposa del terzo (Cass.
sez. I 13/6/1978 n. 2938).
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La
pretesa del danneggiato può trovare il suo fondamento, oltre
che nel contratto di trasporto, anche nel generale precetto di
non arrecare danno ad alcuno di cui all'articolo 2043 c.c.;
(Cass. 9/1/1979 n. 119, in Mass. Giust. Civ. 1979, I).
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La
risarcibilità del danno ex articolo 2043 c.c. va ammessa non
solo nel caso di lesione dei diritti assoluti e primari (della
persona e della proprietà), ma anche nel caso di lesione di un
diritto di credito. L'ingiustizia del danno è, infatti, da
intendersi nella duplice accezione di un danno prodotto non iure
(ossia non giustificato) e di danno prodotto contra ius (ossia
contro una posizione soggettiva attiva tutelata) inoltre, il
carattere relativo del diritto di credito ed il carattere
assoluto della tutela aquiliana, riguardano due momenti diversi
del rapporto obbligatorio. Infatti, la prima attiene al momento
dinamico o interno, che si esprime nel potere del creditore e la
seconda, invece, attiene al momento statico esterno, che si
esprime nell'appartenenza alla sfera giuridica patrimoniale di
terzi (Cass. 1/4/1980 n. 2105).
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Colui
che, con un suo fatto doloso o colposo abbia cagionato ad un
impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una
invalidità temporanea assoluta, deve risarcire all'ente
pubblico, dal quale l'impiegato dipende, il danno consistente
negli stipendi che, l'ente abbia corrisposto all'impiegato nel
periodo di assenza dal servizio per l'invalidità suddetta.
(Cass. sez. III 8/11/1980 n. 6008).
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Colui
che eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa può dal
danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio,
pertanto, nel giudizio risarcitorio non è necessario, ai fini
di provare l'esistenza della proprietà (CASS - Cass.,
17-11-1981, 6103/1981 - Cerruti - Soc. autostrada dei fiori -
Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981, voce Responsabilità civile,
n. 37).
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L'acquirente
di un quadro che si sia determinato all'acquisto facendo
ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera, desumibile
dall'apposizione della propria firma (sul retro del dipinto) da
parte del pittore, può agire per responsabilità
extracontrattuale nei confronti di quest'ultimo, in ipotesi di
accertamento della falsità del quadro (CASS - Cass.,
04-05-1982, 2765/1982 - Failla - Paskzwer - Foro it., 1982, I,
2864 - Giust. civ., 1982, I, 1745, n. DI MAJO - Giust. civ.,
1982, I, 3103 (m), n. DE CUPIS - Resp. civ., 1982, 602 - c.c.,
2043 - Foro it., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 36).
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L'AGO
è competente a conoscere l'azione risarcitoria instaurata nei
confronti della Banca d'Italia e dei suoi funzionari, in quanto
la domanda si basa non sulla denuncia di mera illegittimità di
atti amministrativi, ma sull'allegazione di fatti illeciti
retrostanti l'attività provvedimentale, direttamente lesivi del
diritto all'integrità del patrimonio (Cass. 22/7/1993 n. 8181).
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