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Nel
contratto di trasporto di persone, il vettore sia tenuto a d un
complesso di prestazioni accessorie. Tali prestazioni non alterano la
figura del trasporto poiché le prestazioni indicate costituiscono
elementi indispensabili per l'esecuzione della prestazione principale
(T. Napoli, 07-05-1983 - Marceddu - Soc. Tirrenia navigaz. - Dir.
maritt., 1984, 896 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n.
25).
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Non si
rileva l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per il
viaggiatore che per causa a lui non imputabile sia impedito a partire
(T. Napoli, 23-07-1984 - Aroldo - Soc. Yugotours - Dir. e giur., 1985,
763 - l. 27-12-1977 1084/1977 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto
(contratto di), n. 10.
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In base
all'art. 1460 c.c., legittimamente il raccomandatario dell'armatore
rifiuta il rilascio al vettore della polizza di carico su
presentazione della ricevuta di bordo, qualora lo stesso vettore sia
inadempiente al pagamento immediato del nolo (Cass., 29-09-1984,
4835/1984 - Soc. Chim-Metal Soc. Sima - Mass., 1984 - c.c., 1460 - c.
nav., 458 - Foro it., Rep. 1984, voce Contratto in genere, n. 266).
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Il
contratto di spedizione dà vita ad un mandato senza rappresentanza,
in base al quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere il
contratto di trasporto e tutte le operazioni accessorie. Orbene, lo
spedizioniere, risponde, nei confronti della controparte, a norma
dell'art. 1717 c.c. anche dell'operato dell'impresa di trasporto,
degli altri spedizionieri, delle banche e degli assicuratori e degli
altri soggetti, le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del
proprio mandato, in base al principio della culpa in eligendo (T.
Roma, 27-08-1986 -Matthews - Soc. Rinaldi - Riv. giur. circolaz e
trasp., 1987, 307 - c.c. 1717 - Foro it., rep. 1987, voce Spedizione,
n. 7).
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Per dar
vita ad esatto adempimento non è sufficiente la mera consegna al
vettore della merce (Giudice conciliatore Firenze, 04-12-1991 -
Silvestri - Ditta Conoscere e Sapere - Arch. civ., 1992, 960 - c.c.,
1326).
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